Art. 53.
         Interpretazione autentica dei contratti collettivi
 1.  Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li  hanno  sottoscritti  si  incontrano  per
definire  consensualmente  il significato della clausola controversa.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di  cui  all'articolo
51,  sostituisce  la  clausola  in  questione  sin  dall'inizio della
vigenza del contratto.
 2. (( Comma abrogato. (a)))
  (a) Comma abrogato dall'art. 43 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 80. Si riporta il testo del comma 2 abrogato:
  "2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto
sulle  controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate
dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate".