Art. 53. Interpretazione autentica dei contratti collettivi 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. 2. (( Comma abrogato. (a))) (a) Comma abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo del comma 2 abrogato: "2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate".