Art. 53 Sospensione degli organi amministrativi 1. Il Presidente della CONSOB puo' disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle SIM e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie. 2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, e' pubblico ufficiale. Il Presidente dalla CONSOB puo' stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della SIM. 3. L'indennita' spettante al commissario e' determinata dalla CONSOB in base a criteri dalla stessa stabiliti ed e' a carico della societa' commissariata. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario. 4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della CONSOB. 5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa di investimento. 6. Il presente articolo si applica anche alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV. Il Presidente della CONSOB dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia.
Nota all'art. 53: - Il testo dell'art. 91, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e' il seguente: "Art. 91 (Restituzioni e riparti). - 1. (Omissis). Le indennita' e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria che abbia preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparati alle spese indicate all'art. 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare. (Omissis)".