Art. 53 
               Sospensione degli organi amministrativi 
 
  1. Il Presidente della CONSOB puo' disporre in via  d'urgenza,  ove
ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per  i  mercati,  la
sospensione degli organi di amministrazione delle SIM e la nomina  di
un commissario che ne  assume  la  gestione  quando  risultino  gravi
irregolarita'  nell'amministrazione  ovvero  gravi  violazioni  delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie. 
  2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta
giorni.  Il  commissario,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,   e'
pubblico  ufficiale.  Il  Presidente  dalla  CONSOB  puo'   stabilire
speciali cautele e limitazioni per la gestione della SIM. 
  3. L'indennita'  spettante  al  commissario  e'  determinata  dalla
CONSOB in base a criteri dalla stessa stabiliti ed e' a carico  della
societa' commissariata. Si applica l'articolo  91,  comma  1,  ultimo
periodo, del T.U. bancario. 
  4. Le azioni  civili  contro  il  commissario,  per  atti  compiuti
nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa  autorizzazione
della CONSOB. 
  5. Il presente articolo si applica anche alle  succursali  italiane
di imprese di investimento extracomunitarie.  Il  commissario  assume
nei  confronti  delle   succursali   i   poteri   degli   organi   di
amministrazione dell'impresa di investimento. 
  6. Il presente articolo si applica anche alle societa' di  gestione
del risparmio e alle SICAV. Il Presidente  della  CONSOB  dispone  il
provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia. 
 
          Nota all'art. 53: 
            - Il testo dell'art. 91, comma  1,  ultimo  periodo,  del
          D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia), come  modificato  dall'art.
          64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e' il seguente: 
            "Art. 91 (Restituzioni e riparti).  -  1.  (Omissis).  Le
          indennita'  e  i  rimborsi  spettanti  agli  organi   della
          procedura  di  amministrazione  straordinaria   che   abbia
          preceduto  la  liquidazione  coatta   amministrativa   sono
          equiparati alle spese indicate all'art. 111,  comma  primo,
          numero 1) della legge fallimentare. 
            (Omissis)".