Art. 53 
 
Allineamento alle norme europee della regolazione  progettuale  delle
  infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia  di
  gallerie stradali 
 
  1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad  alta
velocita'  avviene  secondo  le  relative  specifiche  tecniche;   le
specifiche tecniche previste per  l'alta  capacita'  sono  utilizzate
esclusivamente laddove cio' risulti necessario sulla base delle stime
delle caratteristiche della domanda. 
  2. Non possono essere applicati alla  progettazione  e  costruzione
delle  nuove  infrastrutture  ferroviarie  nazionali   nonche'   agli
adeguamenti di quelle  esistenti,  parametri  e  standard  tecnici  e
funzionali piu' stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e
dalle norme dell'Unione Europea. 
  3. (( (Soppresso) )). 
  4. Non possono essere applicati alla  progettazione  e  costruzione
delle nuove gallerie stradali e autostradali nonche' agli adeguamenti
di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e  funzionali  piu'
stringenti rispetto a quelli previsti dagli  accordi  e  dalle  norme
dell'Unione Europea. 
  5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4,  comma  5,  le  parole:  «ed  i  collaudi»  sono
sostituite dalle seguenti: «e le verifiche funzionali»; 
  b) all'articolo  11,  comma  1,  le  parole:  «dei  collaudi»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle verifiche funzionali». 
  (( 5-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine
della  ulteriore  semplificazione  delle  procedure   relative   alla
realizzazione di  opere  infrastrutturali,  l'ente  destinatario  del
finanziamento per le opere di cui al precedente periodo e'  tenuto  a
rendicontare le modalita'  di  utilizzo  delle  risorse  a  richiesta
dell'ente erogante e non si applica  l'articolo  158,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000». ))