Art. 53 
 
 
                           Autorizzazioni 
 
  1. In deroga a quanto previsto dalle  disposizioni  in  materia  di
autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento
di  partecipazioni  qualificate,  se   l'applicazione   del   bail-in
determina  l'acquisizione  o  l'incremento  di   una   partecipazione
qualificataai sensi dell'articolo 19 del  Testo  Unico  Bancario,  le
valutazioni ivi previste sono effettuate tempestivamente in  modo  da
non  ritardare  l'applicazione  dello  strumento  del  bail-in,   ne'
impedire il conseguimento degli obiettivi della risoluzione.  Se  non
sono state completate le valutazioni previste  dall'articolo  19  del
Testo Unico Bancario  alla  data  di  applicazione  del  bail-in,  si
applica l'articolo 41, commi 3, 4 e 5. 
  2. All'assunzione di partecipazioni  conseguente  alla  conversione
non si applicano: 
  a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile; 
  b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del Testo Unico della
Finanza; 
  c)  eventuali  limiti  di  possesso  azionario   e   requisiti   di
prossimita'  territoriale  previsti  da  disposizioni  legislative  o
statutarie, ivi compresi i limiti previsti dagli articoli 30 e 34 del
Testo Unico Bancario. 
  3. Se il bail-in e' stato  disposto  nei  confronti  di  una  banca
popolare o di una banca di credito  cooperativo,  la  Banca  d'Italia
stabilisce il termine entro  il  quale  deve  essere  ristabilito  il
rispetto dei limiti e dei requisiti previsti al comma 2, lettera  c),
ai sensi del Testo Unico Bancario. Se il termine decorre inutilmente,
la Banca d'Italia dispone la trasformazione in societa' per azioni ai
sensi dell'articolo 48, comma 2. 
 
          Note all'art. 53: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 19  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 19  (Autorizzazioni).  -  1.  La  Banca  d'Italia
          autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
          in una banca di partecipazioni che comportano il  controllo
          o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla
          banca stessa o che attribuiscono una quota dei  diritti  di
          voto o del capitale almeno pari al  10  per  cento,  tenuto
          conto delle azioni o quote gia' possedute. 
              2.  La  Banca  d'Italia  autorizza  preventivamente  le
          variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti
          di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per  cento,
          30 per cento o 50 per cento e,  in  ogni  caso,  quando  le
          variazioni comportano il controllo sulla banca stessa. 
              3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e'  necessaria
          anche per l'acquisizione del controllo di una societa'  che
          detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. 
              4. La Banca d'Italia  individua  i  soggetti  tenuti  a
          richiedere  l'autorizzazione  quando  i  diritti  derivanti
          dalle partecipazioni indicate ai commi 1  e  2  spettano  o
          sono attribuiti ad un soggetto diverso dal  titolare  delle
          partecipazioni stesse. 
              5. La Banca d'Italia rilascia  l'autorizzazione  quando
          ricorrono condizioni atte a garantire una gestione  sana  e
          prudente della banca, valutando la qualita' del  potenziale
          acquirente e  la  solidita'  finanziaria  del  progetto  di
          acquisizione in base ai seguenti  criteri:  la  reputazione
          del  potenziale   acquirente   ai   sensi   dell'art.   25;
          l'idoneita', ai sensi dell'art. 26, di coloro che, in esito
          all'acquisizione, svolgeranno funzioni di  amministrazione,
          direzione e controllo nella banca; la solidita' finanziaria
          del potenziale acquirente;  la  capacita'  della  banca  di
          rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni  che
          ne regolano l'attivita'; l'idoneita'  della  struttura  del
          gruppo del potenziale acquirente a  consentire  l'esercizio
          efficace della vigilanza. L'autorizzazione non puo'  essere
          rilasciata in caso di fondato sospetto  che  l'acquisizione
          sia  connessa   ad   operazioni   di   riciclaggio   o   di
          finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo'  essere
          sospesa o revocata  se  vengono  meno  o  si  modificano  i
          presupposti e le condizioni per il suo rilascio. 
              6. 
              7. 
              8. Se alle operazioni indicate  nei  commi  1,  2  e  3
          partecipano soggetti appartenenti a  Stati  terzi  che  non
          assicurano condizioni di reciprocita',  la  Banca  d'Italia
          comunica  la  domanda   di   autorizzazione   al   Ministro
          dell'economia e delle finanze, su  proposta  del  quale  il
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   puo'   vietare
          l'autorizzazione. 
              8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
          si applicano  anche  all'acquisizione,  in  via  diretta  o
          indiretta, del controllo derivante da un contratto  con  la
          banca o da una clausola del suo statuto. 
              9. La Banca d'Italia emana disposizioni  attuative  del
          presente articolo, e in particolare disciplina le modalita'
          e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma
          5, i criteri di calcolo dei diritti di  voto  rilevanti  ai
          fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi  1  e
          2, ivi inclusi i casi in cui i diritti  di  voto  non  sono
          computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i
          criteri  per  l'individuazione  dei   casi   di   influenza
          notevole.". 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  2527  e
          2528 del codice civile: 
              "Art. 2527 (Requisiti dei soci). -  L'atto  costitutivo
          stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la
          relativa  procedura,  secondo  criteri  non  discriminatori
          coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita'  economica
          svolta. 
              Non  possono  in  ogni  caso   divenire   soci   quanti
          esercitano in proprio imprese  in  concorrenza  con  quella
          della cooperativa. 
              L'atto costitutivo  puo'  prevedere,  determinandone  i
          diritti  e  gli  obblighi,  l'ammissione  del  nuovo  socio
          cooperatore  in   una   categoria   speciale   in   ragione
          dell'interesse  alla  sua   formazione   ovvero   del   suo
          inserimento nell'impresa. I  soci  ammessi  alla  categoria
          speciale non possono in ogni caso  superare  un  terzo  del
          numero totale  dei  soci  cooperatori.  Al  termine  di  un
          periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio
          e' ammesso a godere i diritti che spettano agli altri  soci
          cooperatori." 
              "Art. 2528 (Procedura di ammissione e carattere  aperto
          della societa'). - L'ammissione di un nuovo socio e'  fatta
          con   deliberazione   degli   amministratori   su   domanda
          dell'interessato.  La  deliberazione  di  ammissione   deve
          essere comunicata all'interessato e annotata a  cura  degli
          amministratori nel libro dei soci. 
              Il nuovo socio  deve  versare,  oltre  l'importo  della
          quota  o  delle  azioni,  il   soprapprezzo   eventualmente
          determinato dall'assemblea  in  sede  di  approvazione  del
          bilancio su proposta dagli amministratori. 
              Il consiglio di  amministrazione  deve  entro  sessanta
          giorni motivare la deliberazione di rigetto  della  domanda
          di ammissione e comunicarla agli interessati. 
              Qualora la domanda di ammissione non sia accolta  dagli
          amministratori,  chi  l'ha  proposta  puo'  entro  sessanta
          giorni  dalla  comunicazione  del  diniego   chiedere   che
          sull'istanza si pronunci  l'assemblea,  la  quale  delibera
          sulle domande non accolte, se non appositamente  convocata,
          in occasione della sua prossima successiva convocazione. 
              Gli  amministratori   nella   relazione   al   bilancio
          illustrano le  ragioni  delle  determinazioni  assunte  con
          riguardo all'ammissione dei nuovi soci.". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 106, comma
          1, e 109, comma 1 del Testo Unico della Finanza di  cui  al
          decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              "Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria). -
          1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di  maggiorazione
          dei diritti di voto, venga a  detenere  una  partecipazione
          superiore  alla  soglia  del  trenta  per  cento  ovvero  a
          disporre di diritti di voto in misura superiore  al  trenta
          per cento dei  medesimi  promuove  un'offerta  pubblica  di
          acquisto rivolta a  tutti  i  possessori  di  titoli  sulla
          totalita'  dei  titoli  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato in loro possesso. 
              (Omissis)." 
              "Art.  109  (Acquisto   di   concerto).   -   1.   Sono
          solidalmente tenuti agli obblighi previsti  dagli  articoli
          106 e 108  le  persone  che  agiscono  di  concerto  quando
          vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati  anche
          da  uno  solo  di  essi,  una  partecipazione   complessiva
          superiore alle percentuali indicate nei predetti  articoli.
          I  medesimi  obblighi  sussistono  in  capo  a  coloro  che
          agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione,  anche  a
          favore di uno solo di essi, dei diritti  di  voto,  qualora
          essi vengano a  disporre  di  diritti  di  voto  in  misura
          superiore alle percentuali indicate nell'art. 106. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  30  e  34
          del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 30 (Soci). - 1. Ogni socio ha un voto,  qualunque
          sia il numero delle azioni possedute. 
              2.  Nessuno,  direttamente   o   indirettamente,   puo'
          detenere azioni in  misura  eccedente  l'1  per  cento  del
          capitale sociale, salva la facolta' statutaria di prevedere
          limiti piu' contenuti, comunque non inferiori allo 0,5  per
          cento. La banca,  appena  rileva  il  superamento  di  tale
          limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le
          azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla
          contestazione; trascorso tale termine, i  relativi  diritti
          patrimoniali maturati  fino  all'alienazione  delle  azioni
          eccedenti vengono acquisiti dalla banca. 
              2-bis. In  deroga  al  comma  2,  gli  statuti  possono
          fissare al 3 per cento la partecipazione  delle  fondazioni
          di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio
          1999, n. 153, che, alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  detengano  una  partecipazione  al
          capitale sociale superiore ai  limiti  fissati  dal  citato
          comma 2,  qualora  il  superamento  del  limite  derivi  da
          operazioni  di  aggregazione  e  fermo  restando  che  tale
          partecipazione non puo'  essere  incrementata.  Sono  fatti
          salvi i limiti piu' stringenti  previsti  dalla  disciplina
          propria  dei  soggetti  di  cui  al  presente  comma  e  le
          autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge. 
              3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica  agli
          organismi di investimento collettivo in  valori  mobiliari,
          per i quali valgono  i  limiti  previsti  dalla  disciplina
          propria di ciascuno di essi. 
              4. Il numero minimo dei soci non puo' essere  inferiore
          a duecento. Qualora tale numero  diminuisca,  la  compagine
          sociale deve essere reintegrata  entro  un  anno;  in  caso
          contrario, la banca e' posta in liquidazione. 
              5. Le delibere del Consiglio di  amministrazione  o  di
          rigetto delle domande di ammissione a socio debbono  essere
          motivate avuto riguardo all'interesse della societa',  alle
          prescrizioni  statutarie  e  allo   spirito   della   forma
          cooperativa. Il Consiglio di amministrazione  e'  tenuto  a
          riesaminare la  domanda  di  ammissione  su  richiesta  del
          collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e
          integrato  con  un  rappresentante  dell'aspirante   socio.
          L'istanza di revisione deve essere presentata entro  trenta
          giorni   dal   ricevimento   della   comunicazione    della
          deliberazione e il  collegio  dei  probiviri  si  pronuncia
          entro trenta giorni dalla richiesta. 
              5-bis.  Per  favorire  la  patrimonializzazione   della
          societa', lo statuto puo' subordinare l'ammissione a socio,
          oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un  numero
          minimo di azioni, il cui venir meno comporta  la  decadenza
          dalla qualita' cosi' assunta. 
              6. Coloro ai  quali  il  Consiglio  di  amministrazione
          abbia rifiutato l'ammissione a socio possono  esercitare  i
          diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle  azioni
          possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2." 
              "Art. 34 (Soci). - 1. Il numero minimo dei  soci  delle
          banche di credito cooperativo non puo' essere  inferiore  a
          duecento. Qualora  tale  numero  diminuisca,  la  compagine
          sociale deve essere reintegrata  entro  un  anno;  in  caso
          contrario, la banca e' posta in liquidazione. 
              2. Per essere soci di una banca di credito  cooperativo
          e' necessario  risiedere,  aver  sede  ovvero  operare  con
          carattere di continuita' nel territorio di competenza della
          banca stessa. 
              3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
          azioni possedute. 
              4. Nessun socio puo' possedere  azioni  il  cui  valore
          nominale complessivo superi cinquantamila euro. 
              5. 
              6. Si applica l'art. 30, comma 5.". 
              - Per il riferimento al Testo Unico Bancario di cui  al
          decreto legislativo n. 385  del  1993,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 1.