(Accordo-art. 53)
 
                             Articolo 53 
 
                           Mezzi di prova 
 
  1.  Nei  procedimenti  dinanzi  al  tribunale  sono  esperibili  in
particolare i seguenti mezzi probatori: 
 
  a) audizione delle parti; 
 
  b) domanda di informazioni; 
 
  c) produzione di documenti; 
 
  d) audizione di testimoni; 
 
  e) perizie; 
 
  f) ispezioni; 
 
  g) prove o esperimenti comparativi; 
 
  h) dichiarazioni scritte fatte  sotto  il  vincolo  del  giuramento
(affidavit). 
 
  2.  Il  regolamento  di  procedura  disciplina  la  procedura   per
l'assunzione delle prove.  L'interrogazione  di  testimoni  e  periti
avviene sotto il controllo del tribunale e  puo'  essere  limitata  a
quanto necessario.