Art. 53 
 
 
Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: "con le linee  guida"  sono  sostituite
dalle seguenti: "con il decreto"; 
    b) al comma 4: 
      1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"che costituisce presupposto ai fini della qualificazione"; 
      2) alla lettera b),  al  primo  periodo,  dopo  le  parole  "il
possesso  dei  requisiti  di  capacita'  economica  e  finanziaria  e
tecniche e professionali indicati all'articolo 83;" sono inserite  le
seguenti: "il periodo di attivita' documentabile e'  quello  relativo
al decennio antecedente la data di sottoscrizione del  contratto  con
la SOA per il conseguimento della qualificazione;"; 
    c) dopo  il  comma  4,  e'  inserito  il  seguente:  "4-bis.  Gli
organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i  casi
in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono
dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.  L'ANAC,  se
accerta la colpa grave o il dolo  dell'operatore  economico,  tenendo
conto della gravita' del fatto e della sua rilevanza nel procedimento
di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico
ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e  dagli  affidamenti
di subappalto, ai sensi dell'articolo 80 , comma 5, lettera  g),  per
un periodo massimo di due anni. Alla  scadenza  stabilita  dall'ANAC,
l'iscrizione perde efficacia ed e' immediatamente cancellata."; 
    d) al comma 7, lettera a), ultimo  periodo,  la  parola:  "2"  e'
sostituita  dalla  seguente:  "due"  e  le  parole:   "nel   triennio
antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "nei migliori cinque dei
dieci anni antecedenti"; 
    e) al comma 8, le  parole:  "organismi  di  certificazione"  sono
sostituite dalle seguenti: "organismi di attestazione"; 
    f) dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente: "12-bis. I soggetti
che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano  la
funzione di  direttore  tecnico  presso  un  esecutore  di  contratti
pubblici e in possesso alla medesima data di  una  esperienza  almeno
quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146, comma  4,
del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.". 
 
          Note all'art. 53: 
              - Si riporta  l'art.  84  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  84  (Sistema  unico  di   qualificazione   degli
          esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo  restando  quanto
          previsto dal comma  12  e  dall'articolo  90,  comma  8,  i
          soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di
          importo  pari  o  superiore  a  150.000  euro,  provano  il
          possesso   dei   requisiti   di   qualificazione   di   cui
          all'articolo  83,  mediante  attestazione  da  parte  degli
          appositi   organismi   di   diritto   privato   autorizzati
          dall'ANAC. 
              2. L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma
          2, individua, altresi', livelli standard  di  qualita'  dei
          controlli che le societa' organismi di  attestazione  (SOA)
          devono effettuare, con particolare riferimento a quelli  di
          natura   non   meramente   documentale.   L'attivita'    di
          monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli
          standard di qualita'  comporta  l'esercizio  di  poteri  di
          diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la sospensione  o  la
          decadenza dall'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'
          da parte dell'ANAC. 
              3. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente   codice,   l'ANAC   effettua   una   ricognizione
          straordinaria circa il possesso dei requisiti di  esercizio
          dell'attivita' da parte dei soggetti  attualmente  operanti
          in materia di attestazione, e le modalita'  di  svolgimento
          della  stessa,  provvedendo  all'esito  mediante   diffida,
          sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei  casi
          di mancanza del  possesso  dei  requisito  o  di  esercizio
          ritenuto non virtuoso.  L'ANAC  relaziona  sugli  esiti  di
          detta ricognizione straordinaria al Governo e alle  Camere,
          allo scopo di fornire  elementi  di  valutazione  circa  la
          rispondenza del sistema attuale di qualificazione  unica  a
          requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
          quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
          individuazione di forme  di  partecipazione  pubblica  agli
          stessi e alla relativa attivita' di attestazione. 
              4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano: 
                a)  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione   di   cui
          all'articolo 80 che costituisce presupposto ai  fini  della
          qualificazione; 
                b) il possesso dei requisiti di capacita' economica e
          finanziaria   e   tecniche   e    professionali    indicati
          all'articolo 83; il periodo di attivita'  documentabile  e'
          quello  relativo  al  decennio  antecedente  la   data   di
          sottoscrizione  del   contratto   con   la   SOA   per   il
          conseguimento  della  qualificazione;   tra   i   requisiti
          tecnico-organizzativi rientrano  i  certificati  rilasciati
          alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti.
          Gli   organismi   di   attestazione   acquisiscono    detti
          certificati   unicamente   dall'Osservatorio,   cui    sono
          trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti; 
                c)  il  possesso  di  certificazioni  di  sistemi  di
          qualita' conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO
          9000 e alla  vigente  normativa  nazionale,  rilasciate  da
          soggetti accreditati ai sensi  delle  norme  europee  della
          serie UNI CEI EN 45000 e della serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
          17000; 
                d)  il  possesso  di  certificazione  del  rating  di
          impresa, rilasciata dall'ANAC ai  sensi  dell'articolo  83,
          comma 10. 
              4-bis. Gli  organismi  di  cui  al  comma  1  segnalano
          immediatamente  all'ANAC  i  casi  in  cui  gli   operatori
          economici,   ai   fini   della   qualificazione,    rendono
          dichiarazioni false o producono  documenti  non  veritieri.
          L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo  dell'operatore
          economico, tenendo conto della gravita' del fatto  e  della
          sua  rilevanza  nel  procedimento  di  qualificazione,   ne
          dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai  fini
          dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
          di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5,  lettera
          g), per un periodo  massimo  di  due  anni.  Alla  scadenza
          stabilita dall'ANAC, l'iscrizione  perde  efficacia  ed  e'
          immediatamente cancellata. 
              5. Il sistema unico di qualificazione  degli  esecutori
          di  contratti  pubblici  e'  articolato  in  rapporto  alle
          tipologie e all'importo dei lavori. 
              6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal
          fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede
          qualsiasi  documento  ritenuto  necessario.  I  poteri   di
          vigilanza e di controllo sono esercitati anche su  motivata
          e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di
          una  stazione  appaltante.  Le  stazioni  appaltanti  hanno
          l'obbligo  di  effettuare  controlli,  almeno  a  campione,
          secondo modalita'  predeterminate,  sulla  sussistenza  dei
          requisiti     oggetto     dell'attestazione,     segnalando
          immediatamente  le  eventuali   irregolarita'   riscontrate
          all'ANAC,   che   dispone    la    sospensione    cautelare
          dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro  dieci
          giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.  Sull'istanza
          di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni,  secondo
          modalita'  stabilite  nelle  linee   guida.   I   controlli
          effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento
          positivo di valutazione  ai  fini  dell'attribuzione  della
          premialita' di cui all'articolo 38. 
              7.  Per  gli  appalti  di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore ai 20 milioni di euro, oltre  alla  presentazione
          dell'attestazione dei requisiti di  qualificazione  di  cui
          all'articolo 83, la  stazione  appaltante  puo'  richiedere
          requisiti aggiuntivi finalizzati: 
                a)      alla      verifica      della       capacita'
          economico-finanziaria. In tal caso il concorrente  fornisce
          i parametri economico-finanziari  significativi  richiesti,
          certificati da societa' di revisione ovvero altri  soggetti
          preposti  che  si  affianchino  alle  valutazioni  tecniche
          proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga  in
          modo inequivoco  la  esposizione  finanziaria  dell'impresa
          concorrente all'epoca in  cui  partecipa  ad  una  gara  di
          appalto; in  alternativa  a  tale  requisito,  la  stazione
          appaltante puo' richiedere una  cifra  d'affari  in  lavori
          pari a due volte l'importo a base di  gara,  che  l'impresa
          deve aver realizzato nei migliori  cinque  dei  dieci  anni
          antecedenti la data di pubblicazione del bando; 
                b) alla verifica della  capacita'  professionale  per
          gli appalti per  i  quali  viene  richiesta  la  classifica
          illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
          aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
          categoria individuata come prevalente  a  quelli  posti  in
          appalto   opportunamente   certificati   dalle   rispettive
          stazioni appaltanti, tramite presentazione del  certificato
          di esecuzione lavori; tale requisito si applica  solo  agli
          appalti di lavori di importo superiore  a  100  milioni  di
          euro. 
              8.  Le  linee  guida  di  cui  al   presente   articolo
          disciplinano i casi e le  modalita'  di  sospensione  o  di
          annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza delle
          autorizzazioni degli organismi di  attestazione.  Le  linee
          guida   disciplinano,   altresi',   i   criteri   per    la
          determinazione   dei   corrispettivi   dell'attivita'    di
          qualificazione, in rapporto all'importo complessivo  ed  al
          numero delle categorie  generali  o  specializzate  cui  si
          richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche  alla
          necessaria riduzione  degli  stessi  in  caso  di  consorzi
          stabili nonche' per le microimprese e le  piccole  e  medie
          imprese. 
              9. Al fine di garantire l'effettivita' e la trasparenza
          dei  controlli  sull'attivita'  di  attestazione  posta  in
          essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico  sul
          proprio sito  il  criterio  e  il  numero  di  controlli  a
          campione  da  effettuare  annualmente  sulle   attestazioni
          rilasciate dalle SOA. 
              10. La violazione delle disposizioni delle linee  guida
          e' punita con le sanzione previste dall'articolo 213, comma
          13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non  e'
          ammesso il pagamento in  misura  ridotta.  L'importo  della
          sanzione e' determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione
          sulla base dei  criteri  generali  di  cui  alla  legge  24
          novembre 1981,  n.  689,  con  particolare  riferimento  ai
          criteri di proporzionalita'  e  adeguatezza  alla  gravita'
          della fattispecie. Nei casi piu' gravi,  in  aggiunta  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la  sanzione
          accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa  per
          un periodo da un mese a due anni,  ovvero  della  decadenza
          dell'autorizzazione. La  decadenza  dell'autorizzazione  si
          applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
          abbia comportato la sanzione accessoria  della  sospensione
          dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.
          689. 
              11. La qualificazione della SOA  ha  durata  di  cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di
          capacita' strutturale indicati nelle linee guida. 
              12. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del
          presente   codice,   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  su  proposta  dell'ANAC,
          sentite le  competenti  Commissioni  parlamentari,  vengono
          individuate modalita' di qualificazione, anche  alternative
          o sperimentali da parte  di  stazioni  appaltanti  ritenute
          particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38,  per
          migliorare     l'effettivita'     delle     verifiche     e
          conseguentemente  la  qualita'   e   la   moralita'   delle
          prestazioni  degli  operatori  economici,   se   del   caso
          attraverso un graduale superamento  del  sistema  unico  di
          qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 
              12-bis. I soggetti che alla data di entrata  in  vigore
          del presente codice svolgevano  la  funzione  di  direttore
          tecnico presso un esecutore  di  contratti  pubblici  e  in
          possesso  alla  medesima  data  di  una  esperienza  almeno
          quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146,
          comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere
          tali funzioni.