Art. 53 Modifiche all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1 dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da «istituita, presso» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «gestita dall'Autorita' Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
Note all'art. 53: - Si riporta il testo dell'articolo 62-bis del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 62-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalita' e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) gestita dall'Autorita' Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».