Art. 53 
 
Modifiche all'articolo 114 del codice  della  giustizia  contabile  -
                     Deferimento della questione 
 
  1. All'articolo 114, comma 1, del codice della giustizia  contabile
le parole «a seguito di istanza formulata dal procuratore generale  o
da ciascuna delle parti del giudizio d'impugnazione» sono  sostituite
dalle seguenti: «a seguito di istanza  formulata  da  ciascuna  delle
parti». 
 
          Note all'art. 53: 
 
              - Si riporta l'articolo 114 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 114 (Deferimento  della  questione).  -  1.  Le
          sezioni giurisdizionali  d'appello  possono  deferire  alle
          sezioni riunite in sede  giurisdizionale  la  soluzione  di
          questioni di  massima,  d'ufficio  o  anche  a  seguito  di
          istanza formulata da ciascuna delle parti. 
                (Omissis).».