Art. 53 
 
   Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale 
 
  1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  "4-bis. Nei casi di  cui  al  comma  4,  il  soggetto  responsabile
dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta  lo  stato  di
potenziale contaminazione del sito  mediante  un  Piano  di  indagini
preliminari. Il Piano,  comprensivo  della  lista  degli  analiti  da
ricercare, e'  concordato  con  l'Agenzia  di  protezione  ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro  e  non  oltre  il
termine  di   trenta   giorni   dalla   richiesta   del   proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in  relazione  alla
specificita' del sito. In caso di inerzia, trascorsi quindici  giorni
dalla scadenza del  termine  di  trenta  giorni  di  cui  al  periodo
precedente, il  Piano  di  indagini  preliminari  e'  concordato  con
l'ISPRA.  Il  proponente,  trenta  giorni  prima   dell'avvio   delle
attivita' d'indagine, trasmette al Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  alla  regione,  al  comune,  alla
provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il  Piano
con  la  data  di  inizio  delle   operazioni.   Qualora   l'indagine
preliminare  accerti  l'avvenuto  superamento  delle   concentrazioni
soglia di contaminazione  (CSC)  anche  per  un  solo  parametro,  si
applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove  si  accerti
che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto
provvede al ripristino della zona contaminata, dandone  notizia,  con
apposita  autocertificazione,  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  alla  regione,  al  comune,  alla
provincia e all'agenzia di  protezione  ambientale  competenti  entro
novanta giorni dalla data di  inizio  delle  attivita'  di  indagine.
L'autocertificazione conclude  il  procedimento,  ferme  restando  le
attivita' di  verifica  e  di  controllo  da  parte  della  provincia
competente  da  avviare  nei  successivi  quindici   giorni,   previa
comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal  caso  le
attivita' di verifica devono concludersi entro e  non  oltre  novanta
giorni. 
  4-ter In alternativa alla procedura di  cui  all'articolo  242,  il
responsabile  della  potenziale  contaminazione  o   altro   soggetto
interessato al  riutilizzo  e  alla  valorizzazione  dell'area,  puo'
presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare  gli  esiti  del  processo  di  caratterizzazione  del  sito
eseguito nel rispetto delle  procedure  di  cui  all'allegato  2  del
presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di  rischio  sito
specifica  e  dell'applicazione  a  scala  pilota,  in  campo,  delle
tecnologie di bonifica  ritenute  idonee.  Qualora  gli  esiti  della
procedura dell'analisi di rischio dimostrino  che  la  concentrazione
dei  contaminanti  presenti  nel  sito  e'  superiore  ai  valori  di
concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di
cui al  primo  periodo,  approva,  nel  termine  di  novanta  giorni,
l'analisi di rischio  con  il  procedimento  di  cui  al  comma  4  e
contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del  progetto
operativo  di  cui  all'articolo  242,  comma  7.  Sulla  base  delle
risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e  del  mare  puo'  motivatamente  chiedere  la  revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove
necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta  il
progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui  al
comma 6. Il potere  di  espropriare  e'  attribuito  al  comune  sede
dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di
verifica di assoggettabilita' o a valutazione di  impatto  ambientale
ai sensi della normativa vigente, il  procedimento  e'  sospeso  fino
all'acquisizione della pronuncia dell'autorita' competente  ai  sensi
della parte seconda del presente decreto.  Qualora  il  progetto  sia
sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale   di   competenza
regionale, i titoli abilitativi per la  realizzazione  e  l'esercizio
degli impianti e  delle  attrezzature  necessari  all'attuazione  del
progetto operativo sono ricompresi nel  provvedimento  autorizzatorio
unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis. 
  4-quater La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo
248 puo'  essere  rilasciata  anche  per  la  sola  matrice  suolo  a
condizione che risulti accertata l'assenza  di  interferenze  con  la
matrice acque sotterranee tali da comportare una cross  contamination
e non vi siano rischi per la salute  dei  lavoratori  e  degli  altri
fruitori  dell'area.  La  previsione  di  cui  al  primo  periodo  e'
applicabile anche per l'adozione da parte  dell'autorita'  competente
del  provvedimento  di  conclusione  del  procedimento   qualora   la
contaminazione rilevata nella  matrice  suolo  risulti  inferiore  ai
valori di CSC oppure, se superiore,  risulti  comunque  inferiore  ai
valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario
e ambientale sito specifica approvata dall'autorita'  competente.  La
certificazione  di  avvenuta  bonifica  per  la  sola  matrice  suolo
costituisce  titolo  per  lo   svincolo   delle   relative   garanzie
finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.". 
  2. Le disposizioni di cui al comma  4-ter,  dell'articolo  252  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi
approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla  data
di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da  presentare
nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data. 
  3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
al secondo periodo, dopo le parole "Dette somme sono finalizzate"  e'
inserita la seguente: "anche" e il terzo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  sono
definiti i criteri e le modalita'  di  trasferimento  alle  autorita'
competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.".