Art. 530. 
Congedi ed  assenze  del  personale  supplente  al  secondo  anno  di
                              servizio 
 
  1. Le assenze  per  gravi  motivi,  ivi  comprese  le  assenze  per
accertata  malattia,  ed  il  relativo  trattamento   economico   del
personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e  grado  che
si trovi almeno al secondo anno di servizio  scolastico  continuativo
sono  disciplinate  dai  contratti  collettivi  di  cui  al   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 530:
             - Per il D.Lgs. n. 29/1993 si veda la nota all'art. 447.