(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 531)
                Art. 531. (Art. 114 del Testo Unico) 

 
                         FERMATE EXTRAURBANE 

 
  Lungo le strade extraurbane dove le  fermate  dell'autobus  possono
costituire  intralcio  o  pericolo  per  la   circolazione   per   la
ristrettezza  della  carreggiata  stradale  si  devono  prevedere  di
massima appositi luoghi di sosta (piazzuole di sosta). 
  Le piazzuole di sosta devono avere una larghezza minima di m. 3  in
corrispondenza della fermata e una lunghezza minima di m. 12. Inoltre
dovranno essere provviste di raccordi obliqui di lunghezza minima  di
20 mt. (fig. 150). 
  Le piazzuole di sosta devono essere completate da un marciapiede  o
apposita isola rialzala per la sosta dei passeggeri in attesa.