Art. 531. 
                Mandato parlamentare e amministrativo 
 
  1. I supplenti annuali, cui e' conferito un mandato parlamentare od
amministrativo, con esonero dal servizio, mantengono, fino al termine
dell'anno scolastico durante  il  quale  scade  il  loro  mandato,  i
diritti inerenti alla  loro  appartenenza  alla  graduatoria  per  il
conferimento delle supplenze, computandosi come anni di servizio  gli
anni del mandato.