Art. 532. 
                            Altri congedi 
 
  1. I congedi per matrimonio  o  per  gravidanza  e  puerperio  sono
regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le  norme
in  vigore  per  il  personale  non  di  ruolo  in   servizio   nelle
Amministrazioni dello Stato.