(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 534)
                Art. 534. (Art. 114 del Testo Unico) 

 
                             GENERALITA' 

 
  La fermata, anche per la semplice salita e discesa dei  passeggeri,
non e' consentita in corrispondenza e in prossimita' dei dossi, delle
curve, dei crocevia e in tutti gli altri luoghi dove la  fermata  sia
di impedimento alla visibilita' e intralcio alla  circolazione,  come
nei passaggi a livello, nelle gallerie, nei  passaggi  pedonali,  nei
"canali" compresi tra isole di traffico, nei tronchi stradali ove sia
realizzata la segnaletica  orizzontale  di  preselezione,  ovvero  di
suddivisione in corsie, nei luoghi riservati alla fermata  dei  mezzi
di pubblico trasporto, in prossimita' e  corrispondenza  dei  segnali
stradali in modo da occultarne la vista.