Art. 534. 
                          Organo competente 
 
  1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal  capo
di istituto. 
  2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti
alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale  e  comunque
per disposizioni dell'autorita' militare, sono collocati in  congedo,
secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.