Art. 536. 
                     Applicazione delle sanzioni 
 
  1. Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali  da
compromettere  l'onore  e  la  dignita'  e  non  costituiscano  grave
insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai
numeri 1), 2) e 3 dell'articolo 535. 
  2.  Per  la  recidiva  nei  fatti  che  abbiano  dato  luogo   all'
ammonizione si applica la censura; per  la  recidiva  nei  fatti  che
abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui  al  n.
3) dell'articolo 535. 
  3. Per l'insubordinazione grave, per le abituali  irregolarita'  di
condotta e per i fatti che compromettono l'onore  e  la  dignita'  si
applicano, secondo la gravita' dei casi e delle circostanze, le altre
sanzioni disciplinari.