Art. 537. 
                       Effetti delle sanzioni 
 
  1. Le  sanzioni  di  cui  ai  numeri  4)  e  5)  dell'articolo  535
comportano  l'esclusione  dall'insegnamento  nelle  scuole  e   negli
istituti statali, pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati  ed
autorizzati, nonche' l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a  posti
di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali  e  pareggiati,
per la durata della sanzione inflitta. 
  2.  L'esclusione  definitiva   dall'insegnamento   comporta   anche
l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento.