Art. 537. Riserva a favore dei figli ((...)). Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, ((...)) a questi e' riservata la meta' del patrimonio. Se i figli sono piu', e' loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli ((...)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). (216) --------------- AGGIORNAMENTO (216) La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."