(CODICE CIVILE-art. 537)
                              Art. 537. 
 
                 Riserva a favore dei figli ((...)). 
 
  Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore  lascia  un
figlio solo, ((...)) a questi e' riservata la meta' del patrimonio. 
 
  Se i figli sono piu', e' loro riservata la quota dei due terzi,  da
dividersi in parti uguali tra tutti i figli ((...)). 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). 
                                                                (216) 
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AGGIORNAMENTO (216) 
  La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11)
che "Nel  codice  civile,  le  parole:  «figli  legittimi»  e  «figli
naturali»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalla   seguente:
«figli»."