Art. 538. (Art. 115 del Testo Unico) PRESSO I MARCIAPIEDI Nel centri abitati ove esiste il marciapiede e sia consentita la sosta parallelamente ad esso i veicoli devono essere collocati sulla loro destra il piu' vicino possibile al ciglio del marciapiede stesso. E' vietato lasciare i veicoli in sosta in seconda fila o con inclinazione diversa da quella consentita in quel parcheggio. Nei centri urbani, ove la strada sia a senso unico e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo precedente e' consentita anche la sosta sul lato sinistro della carreggiata stradale, purche' tra due eventuali file in sosta sui due lati rimanga una larghezza equivalente a due corsie.