Art. 538. 
                          P r o c e d u r e 
 
  1. L'applicazione delle  sanzioni  previste  dall'articolo  535  e'
disposta, previa  contestazione  degli  addebiti,  con  facolta'  del
docente non di ruolo di presentare le sue  controdeduzioni  entro  il
termine massimo di dieci giorni che puo' essere ridotto a due per  le
sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 535. 
  2. Le sanzioni si applicano  mediante  comunicazione  scritta  all'
interessato. 
  3. Qualora la gravita' dei fatti lo esiga,  l'autorita'  scolastica
puo' sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il
docente non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. 
  La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione.  L'
autorita'  scolastica  dispone  la   corresponsione   degli   assegni
alimentari, entro i limiti della durata della nomina. 
  4.  Se  alla  sospensione  segue  la  sanzione  disciplinare  della
esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui  e'
stata disposta la sospensione. 
  5. Se, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento
dell'incolpato, la sospensione e' revocata ed il docente non di ruolo
riacquista il diritto agli assegni  non  percepiti,  entro  i  limiti
della durata della nomina.