(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 539)
                Art. 539. (Art. 115 del Testo Unico) 

 
                        PRESSO I DISTRIBUTORI 

 
  E'  vietata  la  sosta  in  corrispondenza  dei   distributori   di
carburante per una distanza di 6 metri prima e  dopo  i  distributori
stessi.  Detta  distanza  va  calcolata  a  partire  dalla  prima   e
dall'ultima pompa erogatrice. 
  E'  vietata  la  sosta  lungo  le  carreggiate  stradali  ove   sia
realizzata la  segnaletica  orizzontale  di  preselezione  ovvero  di
suddivisione in corsie. E' vietata la sosta lungo  le  canalizzazioni
realizzate con isole di traffico sia provvisorie che definitive. 
  Nelle strade urbane e' vietata la sosta a partire da almeno 8 metri
prima e dopo i crocevia misurati dall'intersezione dei  prolungamenti
dei margini delle carreggiate.