Art. 539. Procedimenti penali 1. Il docente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto puo' essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il docente non di ruolo provvedimento di custodia cautelare. 2. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perche' il fatto non costituisce reato, la sospensione e' revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della supplenza. 3. Tuttavia l'autorita' scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il docente non di ruolo passibile di sanzione disciplinare puo' provvedere ai sensi del precedente articolo 535. 4. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilita' per mancanza o irregolarita' di querela. 5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui e' stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'articolo 535. 6. Il supplente temporaneo sottoposto a procedimento penale per delitto puo' essere licenziato dal capo di istituto. 7. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del supplente temporaneo contro il quale sia stato emesso provvedimento di custodia cautelare. 8. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza beneficio della sospensione condizionale dalla pena, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego e' risolto di diritto. 9. In ogni caso, e' fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 535. 10. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma 8.