Art. 54 (R)
                 Informazioni annullate o modificate

  1.  Le  informazioni  non modificabili di cui all'articolo 53 lett.
a),  b),  c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al
presente   articolo.   Le   informazioni  annullate  devono  rimanere
memorizzate   nella   base   di   dati  per  essere  sottoposte  alle
elaborazioni previste dalla procedura.
  2.  La  procedura  per  indicare  l'annullamento riporta, secondo i
casi,  una  dicitura  o un segno in posizione sempre visibile e tale,
comunque,   da   consentire  la  lettura  di  tutte  le  informazioni
originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed
agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.