Art. 54 
         Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. I  siti  delle  pubbliche  amministrazioni  centrali  contengono
necessariamente i seguenti dati pubblici: 
    a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le  attribuzioni
e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di  livello  dirigenziale
non  generale,  nonche'   il   settore   dell'ordinamento   giuridico
riferibile all'attivita' da  essi  svolta,  corredati  dai  documenti
anche normativi di riferimento; 
    b) l'elenco delle tipologie di  procedimento  svolte  da  ciascun
ufficio di livello dirigenziale  non  generale,  il  termine  per  la
conclusione  di  ciascun   procedimento   ed   ogni   altro   termine
procedimentale, il nome del  responsabile  e  l'unita'  organizzativa
responsabile   dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale,  come
individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5  della  legge  7  agosto
1990, n. 241; 
    c) le scadenze e le modalita'  di  adempimento  dei  procedimenti
individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,
n. 241; 
    d)  l'elenco  completo  delle  caselle   di   posta   elettronica
istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una  casella
di posta elettronica certificata di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
    e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge  7  agosto
1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e  di  comunicazione
previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; 
    f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; 
    g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia'  disponibili  e  dei
servizi  di  futura  attivazione,  indicando  i  tempi  previsti  per
l'attivazione medesima. 
  2. Le amministrazioni che gia' dispongono di propri siti realizzano
quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente codice. 
  3.  I  dati   pubblici   contenuti   nei   siti   delle   pubbliche
amministrazioni  sono  fruibili  in  rete   gratuitamente   e   senza
necessita' di autenticazione informatica. 
  4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  che  le  informazioni
contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle  informazioni
contenute nei provvedimenti amministrativi  originali  dei  quali  si
fornisce comunicazione tramite il sito. 
 
          Note all'art. 54:
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5 e 26 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241:
              "Art.  2  (Conclusione  del  procedimento). - 1. Ove il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad  una istanza,
          ovvero   debba   essere  iniziato  d'ufficio,  la  pubblica
          amministrazione   ha  il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.
              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
              3.  Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
              4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti.
              4-bis.  Decorsi  i  termini  di  cui ai commi 2 o 3, il
          ricorso  avverso  il  silenzio,  ai  sensi dell'art. 21-bis
          della   legge   6 dicembre  1971,  n.  1034,  e  successive
          modificazioni,  puo' essere proposto anche senza necessita'
          di  diffida  all'amministrazione inadempiente fin tanto che
          perdura  l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla
          scadenza  dei termini di cui ai commi 2 o 3. E' fatta salva
          la  riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento
          ove ne ricorrano i presupposti.".
              "Art.   4   (Unita'   organizzativa   responsabile  del
          procedimento).  1.  Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
              2.  Le  disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti.".
              "Art.  5  (Responsabile  del  procedimento).  -  1.  Il
          dirigente  di  ciascuna  unita'  organizzativa  provvede ad
          assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la
          responsabilita'   della   istruttoria   e   di  ogni  altro
          adempimento   inerente  il  singolo  procedimento  nonche',
          eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
              2.  Fino  a quando non sia effettuata l'assegnazione di
          cui  al  comma  1,  e' considerato responsabile del singolo
          procedimento    il   funzionario   preposto   alla   unita'
          organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
              3.  L'unita'  organizzativa  competente e il nominativo
          del   responsabile  del  procedimento  sono  comunicati  ai
          soggetti  di  cui  all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi
          abbia interesse.".
              "Art.   26  (Obbligo  di  pubblicazione).  -  1.  Fermo
          restando   quanto   previsto  per  le  pubblicazioni  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana dalla legge
          11 dicembre  1984,  n.  839,  e  dalle  relative  norme  di
          attuazione,  sono pubblicati, secondo le modalita' previste
          dai  singoli  ordinamenti,  le  direttive,  i programmi, le
          istruzioni,  le  circolari  e  ogni  atto  che  dispone  in
          generale   sulla   organizzazione,  sulle  funzioni,  sugli
          obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione
          ovvero  nel  quale  si determina l'interpretazione di norme
          giuridiche  o si dettano disposizioni per l'applicazione di
          esse.
              2.  Sono  altresi' pubblicate, nelle forme predette, le
          relazioni  annuali  della Commissione di cui all'art. 27 e,
          in  generale,  e'  data  la  massima pubblicita' a tutte le
          disposizioni  attuative  della  presente legge e a tutte le
          iniziative  dirette  a  precisare ed a rendere effettivo il
          diritto di accesso.
              3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
          integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel
          predetto comma 1 s'intende realizzata.".
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          11 febbraio 2005, n. 68, si vedano le note all'art. 6.
              - La  legge  7 giugno  2000,  n.  150, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  del  13 giugno  2000,  n.  136,  reca
          "Disciplina   delle   attivita'   di   informazione   e  di
          comunicazione delle pubbliche amministrazioni.".