Art. 54. Formazione del personale 1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. 2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attivita' potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. 3. Le autorita' competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.