Art. 54.
                 (Delega al Governo per la riduzione
             e semplificazione dei procedimenti civili)

1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi   in   materia   di   riduzione   e  semplificazione  dei
procedimenti  civili  di  cognizione  che rientrano nell'ambito della
giurisdizione  ordinaria  e  che  sono  regolati  dalla  legislazione
speciale.
2.  La  riforma  realizza  il  necessario  coordinamento con le altre
disposizioni vigenti.
3.  Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo
sono   adottati   su   proposta   del   Ministro  della  giustizia  e
successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei
pareri  da  parte  delle Commissioni competenti per materia, che sono
resi  entro  il  termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora  detto  termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo  spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la
scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.
4.  Nell'esercizio  della  delega  di  cui  al comma 1, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  restano  fermi  i  criteri  di  competenza, nonche' i criteri di
composizione  dell'organo  giudicante,  previsti  dalla  legislazione
vigente;
 b)   i  procedimenti  civili  di  natura  contenziosa  autonomamente
regolati  dalla  legislazione  speciale  sono  ricondotti  ad uno dei
seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:
1)  i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione
processuale,ovvero  di  officiosita' dell'istruzione, sono ricondotti
al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice
di procedura civile;
2)  i  procedimenti,  anche  se  in  camera di consiglio, in cui sono
prevalenti   caratteri   di   semplificazione   della  trattazione  o
dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario
di  cognizione  di  cui  al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del
codice  di  procedura  civile, come introdotto dall'articolo 51 della
presente  legge,  restando  tuttavia esclusa per tali procedimenti la
possibilita' di conversione nel rito ordinario;
3)  tutti  gli  altri  procedimenti sono ricondotti al rito di cui al
libro  secondo,  titoli  I  e  III,  ovvero  titolo II, del codice di
procedura civile;
 c)  la  riconduzione  ad  uno  dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3)
della  lettera  b)  non  comporta  l'abrogazione  delle  disposizioni
previste  dalla  legislazione  speciale  che attribuiscono al giudice
poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che
non  possono  conseguirsi  con  le  norme  contenute  nel  codice  di
procedura civile;
 d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia
di  procedure  concorsuali,  di  famiglia  e  minori,  nonche' quelle
contenute  nel  regio  decreto  14  dicembre 1933, n. 1669, nel regio
decreto  2]  dicembre  1933,  n. 1736,  nella  legge  20 maggio 1970,
n. 300,  nel  codice  della  proprieta' industriale di cui al decreto
legislativo  10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
5.  Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.
6.  Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo
17  gennaio  2003,  n. 5,  continuano ad applicarsi alle controversie
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 54:
             -  Per  il riferimento al libro secondo, titolo IV, capo
          I,  del  codice  di  procedura  civile  si  veda nella nota
          precedente.
             -  Il  libro  secondo, titolo I, del codice di procedura
          civile comprende gli articoli da 163 a 310.
             -  Il libro secondo, titolo III, del codice di procedura
          civile comprende gli articoli da 323 a 408.
             -  Il  libro secondo, titolo II, del codice di procedura
          civile comprende gli articoli da 311 a 322.
             -  Il  regio  decreto  14 dicembre 1933, n. 1669 recante
          «Modificazioni  alle  norme  sulla  cambiale  e  sul vaglia
          cambiario»   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          dicembre 1933, n. 292.
             -  Il  regio  decreto  21 dicembre 1933, n. 1736 recante
          «Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare
          e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del
          Banco di Napoli e del Banco di Sicilia» e' pubblicato nella
          Gazz. Uff. 29 dicembre 1933, n. 300.
             -  La  legge 20 maggio 1970, n. 300 recante «Norme sulla
          tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei lavoratori, della
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
          lavoro  e  norme  sul  collocamento»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131.
             - Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante
          «Codice  della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15
          della  L.  12  dicembre  2002,  n. 273» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
             -  Il  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n. 206
          recante  «Codice  del consumo, a norma dell'art. 7 della L.
          29  luglio  2003,  n.  229»  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.