Art. 54.
(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool
nelle ore notturne)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza
prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi
ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di
intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche' chiunque
somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree
pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da
associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono
riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente
disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di
sicurezza.
2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere
la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle
ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore
in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla
vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella
notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che
proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso
almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso
alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione
dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita'
alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresi' esporre
all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che
riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande
alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso
alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti
della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono
autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di
intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla
somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della
settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove
adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non
prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le
autorizzazioni gia' rilasciate per lo svolgimento delle forme di
intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e
notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al
presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di
cui al regio decreto n. 773 del 1931»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e
2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate,
nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto
ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio del-l' attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a
trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a
euro 1.200».
2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 6 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove
si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere
dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Note all'articolo 54.
-Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 3
agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 ottobre 2007, n. 160, come modificato dalla
presente legge:
"6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei
rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di
ebbrezza.
1. All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le
parole: «e delle regole di comportamento degli utenti» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, con particolare
riferimento all'informazione sui rischi conseguenti
all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di
bevande alcoliche».
2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della
licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono,
con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di
intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche'
chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in
spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone
fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la
vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle
tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal
questore in considerazione di particolari esigenze di
sicurezza.
2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato,
di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive
modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto
di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore
6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in
considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si
applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31
dicembre e il 1o gennaio e nella notte tra il 15 e il 16
agosto.
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al
comma 2, che proseguano la propria attivita' oltre le ore
24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un
apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo
precursore chimico o elettronico, a disposizione dei
clienti che desiderino verificare il proprio stato di
idoneita' alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono
altresi' esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei
locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi
livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare
espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle
bevande alcoliche piu' comuni che determinano il
superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di
ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche
sulla base del peso corporeo.
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti
balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e
secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a
svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di
intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla
somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni
della settimana, nel rispetto della normativa vigente in
materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze
comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le
ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate
per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago
di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per
lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al
presente comma non si applica l'articolo 80 del citato
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2,
2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora
siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte
violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e
2-quinquies e' disposta la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da
sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione
dell'autorita' competente. l'inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a
euro 1.200.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro della salute, con proprio
decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al
comma 2.".
- Si riportano i testi degli articoli 4, comma 1 e 7 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, 114:
4.Definizioni e ambito di applicazione del decreto.
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da
chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende ad altri commercianti,
all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale
attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di
importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da
chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o
mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale,
l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da
banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie
di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali
di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di
vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei
comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi
superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a
1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi
superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande
struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali
sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per
superficie di vendita di un centro commerciale si intende
quella risultante dalla somma delle superfici di vendita
degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o
imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di
consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita
nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o
altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
7.Esercizi di vicinato.
1. (soppresso)
2. Nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui al
comma 1 il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia
urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti
edilizi e le norme urbanistiche nonche' quelle relative
alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la
superficie di vendita dell'esercizio;
d) l'esito della eventuale valutazione in caso di
applicazione della disposizione di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c).
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli
esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti
di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77 , e'
consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione
che siano esclusi il servizio di somministrazione e le
attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
- Si riportano i testi degli articoli 80 e 86 del TUPLS
di cui al Regio decreto 18 giugno n. 131, n. 773:
80. (art. 78 T.U. 1926). - L'autorita' di pubblica
sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di
un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di
aver fatto verificare da una commissione tecnica la
solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di
uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso
di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di
prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda
la licenza.
86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza
licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni,
locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri
esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino,
birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne'
sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o
stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e
simili.
La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o
il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda
alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di
qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano
limitati ai soli soci.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria:
a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione, anche
indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici
diversi da quelli gia' in possesso di altre licenze di cui
al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero
per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in
circoli privati
86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza
licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni,
locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri
esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino,
birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne'
sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o
stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e
simili.
La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o
il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda
alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di
qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano
limitati ai soli soci.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria:
a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione, anche
indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici
diversi da quelli gia' in possesso di altre licenze di cui
al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero
per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in
circoli privati