Art. 54 
 
                               Appello 
 
  1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 348-bis (Inammissibilita' all'appello). - Fuori dei  casi  in
cui  deve  essere  dichiarata  con  sentenza   l'inammissibilita'   o
l'improcedibilita'   dell'appello,   l'impugnazione   e'   dichiarata
inammissibile dal giudice competente quando non  ha  una  ragionevole
probabilita' di essere accolta. 
  Il primo comma non si applica quando: 
  a) l'appello e' proposto relativamente a una  delle  cause  di  cui
all'articolo 70, primo comma; 
  b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater. 
  Art.  348-ter  (Pronuncia  sull'inammissibilita'  dell'appello).  -
All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice,  prima  di  procedere
alla  trattazione,  dichiara   inammissibile   l'appello,   a   norma
dell'articolo  348-bis,  primo  comma,  con  ordinanza  succintamente
motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di  fatto  riportati
in uno o piu' atti di causa e il riferimento a  precedenti  conformi.
Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91. 
  L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia  per
l'impugnazione  principale  che  per  quella   incidentale   di   cui
all'articolo 333 ricorrono  i  presupposti  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo  348-bis.  In  mancanza,  il   giudice   procede   alla
trattazione di tutte le  impugnazioni  comunque  proposte  contro  la
sentenza. 
  Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro  il  provvedimento
di primo grado puo'  essere  proposto,  a  norma  dell'articolo  360,
ricorso per cassazione nei limiti dei motivi  specifici  esposti  con
l'atto di appello.  In  tal  caso  il  termine  per  il  ricorso  per
cassazione avverso il provvedimento  di  primo  grado  decorre  dalla
comunicazione  o  notificazione,  se  anteriore,  dell'ordinanza  che
dichiara l'inammissibilita'. Si applica  l'articolo  327,  in  quanto
compatibile. 
  Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti
alle questioni di fatto, poste a base della decisione  impugnata,  il
ricorso per  cassazione  di  cui  al  comma  precedente  puo'  essere
proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)
dell'articolo 360. 
  La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori  dei  casi
di cui all'articolo 348-bis, secondo  comma,  lettera  a),  anche  al
ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma  la
decisione di primo grado.»; 
    b) all'articolo  360,  primo  comma,  e'  apportata  la  seguente
modificazione: 
      il numero 5) e' sostituito dal seguente: 
      «5) per omesso esame circa un fatto decisivo  per  il  giudizio
che e' stato oggetto di discussione tra le parti.»; 
    c) all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma: 
  «Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo  e  quarto,
la Corte, se  accoglie  il  ricorso  per  motivi  diversi  da  quelli
indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al  giudice  che  avrebbe
dovuto pronunciare sull'appello e si applicano  le  disposizioni  del
libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»; 
    d) dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente: 
  «Art.  436-bis  (Inammissibilita'  dell'appello  e  pronuncia).   -
All'udienza di  discussione  si  applicano  gli  articoli  348-bis  e
348-ter»; 
    e) all'articolo 447-bis, primo comma, e'  apportata  la  seguente
modificazione: 
      le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437,  438,
439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430,
433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed  e)  si
applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso  depositato  o
con citazione  di  cui  sia  stata  richiesta  la  notificazione  dal
trentesimo giorno successivo a quello  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si  applica  alle
sentenze pubblicate dal trentesimo  giorno  successivo  a  quello  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.