Art. 54. Eredi dell'esattore L'erede dell'esattore, se non ricorra alcuna delle cause di esclusione o incompatibilita' previste dagli articoli 8 e 18, e' obbligato a continuare la gestione dell'esattoria alle stesse condizioni fino al termine dell'anno in corso o del successivo, secondo che la morte sia avvenuta nel primo o nel secondo semestre dell'anno. Se vi siano piu' eredi, essi devono con atto pubblico designarne uno per la continuazione della gestione. In caso di mancata designazione si provvede a norma dell'art 101. All'erede o al coerede designato e' rilasciata la patente a norma dell'art. 55. L'erede o il coerede designato col consenso degli altri coeredi o, in caso di dissenso, per conto proprio, puo' chiedere al prefetto, entro due mesi dalla morte dell'esattore, di subentrare nel contratto esattoriale, purche' sia iscritto nell'albo degli esattori o consegna l'iscrizione alla prima sessione di esami. Il prefetto provvede sulla domanda, previo parere dell'intendente di finanza e del comune, con decreto da notificarsi a cura del sindaco. Si applica nei confronti dell'erede subentrato la disposizione del terzo comma dell'art. 53.