(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 54)
                              Art. 54. 
                         Eredi dell'esattore 

 
  L'erede  dell'esattore,  se  non  ricorra  alcuna  delle  cause  di
esclusione o incompatibilita' previste dagli  articoli  8  e  18,  e'
obbligato  a  continuare  la  gestione  dell'esattoria  alle   stesse
condizioni fino al termine  dell'anno  in  corso  o  del  successivo,
secondo che la morte sia avvenuta nel primo o  nel  secondo  semestre
dell'anno. Se vi siano piu' eredi,  essi  devono  con  atto  pubblico
designarne uno per la continuazione della gestione. 
  In caso di mancata designazione si provvede a norma dell'art 101. 
  All'erede o al coerede designato e' rilasciata la patente  a  norma
dell'art. 55. 
  L'erede o il coerede designato col consenso degli altri coeredi  o,
in caso di dissenso, per conto proprio, puo'  chiedere  al  prefetto,
entro due mesi dalla morte dell'esattore, di subentrare nel contratto
esattoriale, purche' sia iscritto nell'albo degli esattori o consegna
l'iscrizione alla prima sessione di esami. Il prefetto provvede sulla
domanda, previo parere dell'intendente di finanza e del  comune,  con
decreto da notificarsi a cura del sindaco. 
  Si applica nei confronti dell'erede subentrato la disposizione  del
terzo comma dell'art. 53.