Art. 54.
                             Abrogazioni

  Sono  abrogate le norme del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n.
438,  convertito  in  legge 4 giugno 1936, n. 1570, e dell'art. 7 del
regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche di
cui alla legge 31 luglio 1956, n. 898.
  Sono  inoltre  abrogate  le  norme del regio decreto-legge 1 aprile
1935,  n.  327,  convertito in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio
decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in legge 18 gennaio
1939,  n.  423,  dell'art. 21 della convenzione approvata con decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato
dall'art.  2  della  convenzione approvata con decreto del Presidente
della  Repubblica  19 luglio 1960, n. 1034, e del decreto legislativo
20  febbraio  1948,  n.  62,  limitatamente alla destinazione ed alle
modalita'  di  erogazione dei fondi da esse previste a sostegno delle
manifestazioni musicali.
  E'  abrogata, altresi', ogni disposizione contraria o incompatibile
con la presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 agosto 1967

                               SARAGAT

                                                      MORO - CORONA -
                                                 TAVIANI - PIERACCINI
                                                    - PRETI - COLOMBO
                                                              - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: REALE