Art. 54. Plusvalenze patrimoniali Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nei primi due commi dell'art. 53, concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta nel quale sono realizzate mediante la cessione dei beni a titolo oneroso. La plusvalenza e' costituita dal maggior valore realizzato rispetto all'ultimo valore riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ivi compresa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Nel caso di permuta la plusvalenza e' determinata con riferimento al valore normale del bene ricevuto, aumentato o diminuito dell'eventuale conguaglio in denaro. Se il bene ricevuto in permuta e' un bene ammortizzabile e viene iscritto in bilancio allo stesso valore per il quale vi era iscritto il bene dato in permuta, la plusvalenza e' costituita soltanto dal conguaglio in denaro eventualmente pattuito a favore dell'imprenditore. Nel caso di conferimento in societa' la plusvalenza e' determinata con riferimento al valore delle azioni o quote ricevute, assumendo come tale la media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre se si tratta di azioni quotate in borsa e il valore normale dei beni conferiti in ogni altro caso. Le plusvalenze realizzate ai sensi dei precedenti commi non concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite in beni ammortizzabili entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello del realizzo. All'atto del reinvestimento l'ammontare reinvestito sara' trasferito al fondo di ammortamento e le quote annue di ammortamento saranno calcolate sulla differenza fra il costo dei beni acquistati o costruiti e l'ammontare reinvestito. L'ammontare non reinvestito entro il secondo periodo d'imposta concorrera' a formare il reddito del periodo stesso. Le plusvalenze, determinate con riferimento al valore normale dei beni, si considerano realizzate e concorrono a formare il reddito d'impresa anche nel caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. Nei confronti delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti e le plusvalenze, determinate con riferimento al valore normale dei beni, concorrono a formare il reddito anche se distribuite ai soci prima dell'alienazione o mediante assegnazione dei beni. In caso di cessione o di liquidazione dell'azienda le plusvalenze realizzate, compreso il valore di avviamento, non costituiscono reddito d'impresa e sono tassate a norma dell'art. 12, lettera a) e dell'art. 13.