Art. 54.
                      Plusvalenze patrimoniali



Le  plusvalenze  dei  beni  relativi all'impresa, diversi da quelli
indicati  nei  primi  due commi dell'art. 53, concorrono a formare il
reddito  d'impresa  nel  periodo  d'imposta nel quale sono realizzate
mediante la cessione dei beni a titolo oneroso.

La plusvalenza e' costituita dal maggior valore realizzato rispetto
all'ultimo  valore  riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito, al
netto  degli  oneri  accessori  di  diretta imputazione, ivi compresa
l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Nel  caso  di permuta la plusvalenza e' determinata con riferimento
al   valore   normale   del  bene  ricevuto,  aumentato  o  diminuito
dell'eventuale  conguaglio  in denaro. Se il bene ricevuto in permuta
e'  un  bene  ammortizzabile e viene iscritto in bilancio allo stesso
valore  per  il  quale  vi  era  iscritto il bene dato in permuta, la
plusvalenza   e'   costituita   soltanto  dal  conguaglio  in  denaro
eventualmente pattuito a favore dell'imprenditore.

Nel  caso di conferimento in societa' la plusvalenza e' determinata
con  riferimento  al  valore delle azioni o quote ricevute, assumendo
come tale la media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre se si
tratta  di  azioni  quotate  in  borsa  e  il valore normale dei beni
conferiti in ogni altro caso.

Le  plusvalenze  realizzate  ai  sensi  dei  precedenti  commi  non
concorrono  a  formare  il reddito d'impresa se e nella misura in cui
siano  accantonate  in apposito fondo del passivo e siano reinvestite
in  beni ammortizzabili entro il secondo periodo d'imposta successivo
a  quello  del  realizzo.  All'atto  del  reinvestimento  l'ammontare
reinvestito  sara'  trasferito  al  fondo  di ammortamento e le quote
annue di ammortamento saranno calcolate sulla differenza fra il costo
dei   beni   acquistati   o   costruiti  e  l'ammontare  reinvestito.
L'ammontare  non  reinvestito  entro  il  secondo  periodo  d'imposta
concorrera' a formare il reddito del periodo stesso.

Le  plusvalenze,  determinate con riferimento al valore normale dei
beni,  si  considerano  realizzate  e concorrono a formare il reddito
d'impresa  anche  nel  caso  di  destinazione  dei  beni  al  consumo
personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa.

Nei  confronti  delle  societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice  si  considerano  relativi  all'impresa tutti i beni ad esse
appartenenti  e le plusvalenze, determinate con riferimento al valore
normale   dei   beni,  concorrono  a  formare  il  reddito  anche  se
distribuite  ai  soci  prima dell'alienazione o mediante assegnazione
dei beni.

In  caso  di cessione o di liquidazione dell'azienda le plusvalenze
realizzate,  compreso  il  valore  di  avviamento,  non costituiscono
reddito  d'impresa  e sono tassate a norma dell'art. 12, lettera a) e
dell'art. 13.