Articolo 54. Estinzione di un trattato o ritiro da esso in base alle disposizioni del trattato stesso o con il consenso delle parti L'estinzione di un trattato o ii ritiro di una parte possono avere luogo: a) in base alle disposizioni del trattato; o, b) in ogni momento, con il consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.