Art. 54.
            Accesso al ruolo dei ricercatori universitari

  L'accesso  al  ruolo  dei ricercatori universitari avviene mediante
concorsi decentrati, presso le singole sedi universitarie banditi dai
rettori per gruppi di discipline determinati su parere vincolante del
Consiglio universitario nazionale.
  Il  concorso  consiste  in  due  prove scritte una delle quali puo'
essere  eventualmente  sostituita  da  una prova pratica ed una orale
intese  ad  accertare  l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con
riferimento  alle  discipline  del raggruppamento in cui il candidato
intende   specializzarsi,   in   un   giudizio  su  eventuali  titoli
scientifici  presentati  dai  candidati o nella valutazione di quelli
didattici.
  Per  singoli  raggruppamenti  il  Consiglio universitario nazionale
determina altresi' i programmi relativi alle due prove scritte e alla
prova   orale   e   la  ripartizione  del  punteggio  riservato  alla
commissione per la valutazione delle prove scritte, della prova orale
e  dei  titoli scientifici e didattici, riservando in ogni caso il 50
per  cento dei punti alla valutazione delle prove scritte ed orali ed
il 30 per cento a quella dei titoli scientifici.