ART. 54. (Assistenti dei licei artistici) I ruoli degli assistenti dei licei artistici sono soppressi. A partire dall'anno scolastico 1983-1984 gli assistenti sono gradualmente immessi nei ruoli del personale docente relativamente alla classe di concorso per la quale sono abilitati e conseguono l'immissione in ruolo per tale classe con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1983. Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 33 e 34 se sforniti di abilitazione possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento secondo le norme del precedente articolo 35. Agli assistenti che passano nei ruoli del personale docente per effetto dei precedenti commi, la sede definitiva e' assegnata, sempre in ambito provinciale, contestualmente ai docenti di cattedra incaricati immessi in ruolo per effetto della presente legge, fatte salve per questi ultimi le precedenze previste dagli articoli 33 e 34, con precedenza rispetto ai docenti incaricati non abilitati e agli assistenti incaricati immessi in ruolo dalla presente legge, per i quali ultimi si applicano le disposizioni dell'articolo 37. Il personale contemplato nei precedenti commi e' mantenuto in servizio in qualita' di assistente fino all'immissione nel ruolo dei docenti. Gli assistenti di ruolo che non siano forniti di abilitazione ne' la conseguano per effetto del terzo comma del presente articolo restano in ruolo ad esaurimento e sono utilizzati nella scuola, secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.