ART. 54.
                  (Assistenti dei licei artistici)

  I ruoli degli assistenti dei licei artistici sono soppressi.
  A  partire  dall'anno  scolastico  1983-1984  gli  assistenti  sono
gradualmente  immessi  nei  ruoli del personale docente relativamente
alla  classe  di  concorso  per  la quale sono abilitati e conseguono
l'immissione  in  ruolo  per  tale  classe con decorrenza a tutti gli
effetti dal 10 settembre 1983.
  Gli  assistenti  di  ruolo nei licei artistici e gli assistenti che
hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli
33 e 34 se sforniti di abilitazione possono conseguire l'abilitazione
all'insegnamento secondo le norme del precedente articolo 35.
  Agli  assistenti  che  passano  nei ruoli del personale docente per
effetto dei precedenti commi, la sede definitiva e' assegnata, sempre
in   ambito  provinciale,  contestualmente  ai  docenti  di  cattedra
incaricati  immessi  in ruolo per effetto della presente legge, fatte
salve  per  questi  ultimi le precedenze previste dagli articoli 33 e
34,  con  precedenza  rispetto  ai docenti incaricati non abilitati e
agli assistenti incaricati immessi in ruolo dalla presente legge, per
i quali ultimi si applicano le disposizioni dell'articolo 37.
  Il  personale  contemplato  nei  precedenti  commi  e' mantenuto in
servizio  in qualita' di assistente fino all'immissione nel ruolo dei
docenti.
  Gli  assistenti  di ruolo che non siano forniti di abilitazione ne'
la  conseguano  per  effetto  del  terzo  comma del presente articolo
restano  in  ruolo  ad  esaurimento  e  sono utilizzati nella scuola,
secondo  le  modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro
della  pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio  nazionale della
pubblica istruzione.