ART. 54.

  Gli  effetti  dell'adozione  cessano  quando  passa in giudicato la
sentenza di revoca.
  Se  tuttavia  la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante
per  fatto  imputabile  all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti
sono esclusi dalla successione dell'adottante.