Art. 54 
                      Plusvalenze patrimoniali 
 
  1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da  quelli
indicati nel comma  1  dell'articolo  53,  concorrono  a  formare  il
reddito: 
    a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 
    b) se sono realizzate mediante il risarcimento,  anche  in  forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; 
    c) se sono iscritte in bilancio; 
    d) se i beni vengono destinati al consumo personale  o  familiare
dell'imprenditore o assegnati ai soci. 
  2. Nelle ipotesi di cui alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  la
plusvalenza e' costituita dalla differenza  fra  il  corrispettivo  o
l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri  accessori  di  diretta
imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il  corrispettivo  della
cessione  e  costituito  da  beni  ammortizzabili  e  questi  vengono
iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti  i
beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro
eventualmente pattuito. 
  3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1  la  plusvalenza
e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il  costo  non
ammortizzato dei beni. 
  4. Le plusvalenze  realizzate  determinate  a  norma  del  comma  2
concorrono a formare il  reddito,  a  scelta  del  contribuente,  per
l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate  o  in
quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
decimo. 
  5. Concorrono alla formazione  del  reddito  anche  le  plusvalenze
delle  aziende,  compreso  il  valore   di   avviamento,   realizzate
unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del
comma 4 non  si  applicano  quando  ne  e'  richiesta  la  tassazione
separata a norma del comma 2 dell'articolo 16.