(Norme-art. 54)
                               Art. 54 
                  (Copie degli atti da notificare) 
  1.  Quando  l'atto  da  notificare  viene  trasmesso  all'ufficiale
giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguale a  quello
dei destinatari della notificazione. 
  2. Tengono luogo  dell'originale  le  copie,  trasmesse  con  mezzi
tecnici idonei, quando l'ufficio che ha  emesso  l'atto  attesta,  in
calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale. 
  3. Quando la notificazione viene eseguita  a  mezzo  della  polizia
giudiziaria, l'atto e' trasmesso all'ufficio  di  polizia  competente
per territorio con numero di copie uguale a  quello  dei  destinatari
della notificazione.