Art. 54. 
                          (Finanza locale) 
1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge. 
2. Ai comuni e alle province la legge  riconosce,  nell'ambito  della
finanza  pubblica,  autonomia  finanziaria  fondata  su  certezza  di
risorse proprie e trasferite. 
3. La legge assicura, altresi', agli enti locali potesta'  impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e  delle  tariffe,  con
conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. 
4. La finanza dei comuni e delle province e' costituita da: 
a) imposte proprie; 
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali; 
c) tasse e diritti per servizi pubblici; 
d) trasferimenti erariali; 
e) trasferimenti regionali; 
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; 
g) risorse per investimenti; 
h) altre entrate. 
5.  I  trasferimenti  erariali  devono  garantire  i  servizi  locali
indispensabili e sono ripartiti  in  base  a  criteri  obiettivi  che
tengano conto della popolazione, del terri torio e  delle  condizioni
socio-economiche, nonche' in  base  ad  una  perequata  distribuzione
delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalita' locale. 
6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare  situazioni
eccezionali. 
7.  Le  entrate  fiscali  finanziano  i  servizi  pubblici   ritenuti
necessari  per  lo  sviluppo  della   comunita'   ed   integrano   la
contribuzione  erariale  per  l'erogazione   dei   servizi   pubblici
indispensabili. 
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i
corrispettivi sui servizi di  propria  competenza.  Gli  enti  locali
determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi  a  carico
degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni,
qualora  prevedano  per  legge  casi  di  gratuita'  nei  servizi  di
competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tarife
inferiori al costo effetivo della prestazione, debbono garantire agli
enti locali risorse finanziarie compensative. 
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad
investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di  opere
pubbliche di preminente interesse sociale ed economico. 
10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con
criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione  di
opere pubbliche unicamente in aree o per  situazioni  definite  dalla
legge statale. 
11.  L'ammontare  complessivo  dei  trasferimenti  e  dei  fondi   e'
determinato in base a parametri  fissati  dalla  legge  per  ciascuno
degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello  Stato  e  non  e'
riducibile nel tiennio. 
12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali  per  la
realizzazione del piano regionale di  sviluppo  e  dei  programmi  di
investimento,  assicurando  la  copertura  finanziaria  degli   oneri
necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate. 
13.  Le  risorse  spettanti  a  comuni  e  province  per   spese   di
investimento  previste  da  leggi   settoriali   dello   Stato   sono
distribuite sulla base di programmi regionali. Le  regioni,  inoltre,
determinano con  legge  i  finanziamenti  per  le  funzioni  da  esse
attribuite agli enti locali in relazione al  costo  di  gestione  dei
servizi sulla base della programmazione regionale.