Art. 54
                 Indennita' di rischio da radiazioni
  1.  Le  indennita'  di  rischio  da  radiazioni sono corrisposte al
personale indicato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460.
  2.  Le  indennita'  citate spettano alla condizione che il suddetto
personale presti la propria opera in zone controllate, ai sensi della
circolare  del Ministero della Sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e
che il rischio stesso abbia carattere professionale nel senso che non
sia  possibile  esercitare  l'attivita'  senza sottoporsi al relativo
rischio.
  3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le
zone  controllate deve essere effettuato con le modalita' di cui alla
richiamata circolare del Ministero della Sanita'.
  4.  L'individuazione  del  personale  non compreso nell'articolo 1,
comma  2,  della  legge  27 ottobre 1988, n. 460, e' effettuato dalla
commissione  gia' prevista dall'articolo 58, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi' modificata:
la  commissione  e'  presieduta dal Coordinatore Sanitario e composta
dal  Responsabile  del  Servizio  radiologico,  dal  Responsabile del
servizio  di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, da
un  componente  designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative,  nonche'  da  un  esperto  qualificato  nominato dal
Comitato  di  gestione  od Organo corrispondente secondo i rispettivi
ordinamenti.  La commissione deve tenere conto dei dipendenti addetti
ai  servizi  di  radiologia  medica, radiodiagnostica, radioterapia e
medicina  nucleare non compresi nell'articolo 1, comma 2, della legge
27  ottobre 1988, n. 460, nonche' del personale che presta la propria
attivita' nelle sale operatorie.
  5.  La continuita' o la occasionalita' della esposizione al rischio
radiologico e' valutata tenendo conto anche dei seguenti criteri:
   a) frequenza della presenza in zona controllata e tempo di
   effettiva   esposizione,   al   fine  di  accertare  il  grado  di
   assorbimento;
b) livello del conseguente rischio stabilito dall'esperto
qualificato  nell'ambito  della  commissione  di  cui  al comma 4, in
relazione  alla  concreta  possibilita'  di  superamento  delle  dosi
massime  ammissibili  di esposizione per la categoria di operatori in
esame, compatibilmente con un corretto utilizzo delle apparecchiature
e dei dispositivi di radioprotezione.
  6.  Al  personale  di  cui  al  comma  4 che, a seguito della nuova
verifica  effettuata  dalla commissione ivi prevista, risulti esposto
al  rischio  da  radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a
rotazione, ai sensi dell'articolo 9, lettera h) gruppo 1, del decreto
del  Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto
adibito   normalmente   o  prevalentemente  a  funzioni  diverse,  e'
corrisposta  l'indennita'  nella  misura  unica  mensile  lorda di L.
50.000.
  7.  L'indennita'  di  rischio  da  radiazioni deve essere pagata in
concomitanza con lo stipendio.
  8.  Tale  indennita'  non e' cumulabile con l'analoga indennita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146,
e  con  altre  eventualmente  previste  a  titolo  di lavoro nocivo o
rischioso.  E'  peraltro  cumulabile  con  l'indennita' di profilassi
antitubercolare.
  9.  Al  personale  di  cui  all'articolo 1, comma 2, della legge 27
ottobre  1988,  n.  460,  compete  un  periodo  di  congedo ordinario
aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.
 
          Note all'art. 54 e 120:
            - L'art. 1 della legge 27 ottobre  1988  n.  460  recante
          Modifiche  ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968 n. 416,
          concernente l'istituzione  dell'indennita'  di  rischio  da
          radiazioni  per i tecnici di radiologia medica - pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1988, n. 258 - cosi
          recita:
             Art.     1.-     1.     I    servizi    di    radiologia
          mrdica,radioagnostica,  radioterapia  e  medicina  nucleare
          devono  garantire,sulla  base delle conoscenze tecnologiche
          attuali,la  massima  protezione  e  la  minima  esposizione
          possibile  alle  radiazioni  ionizzanti  del  personale ivi
          adibito.
            2.Al personale medico e tecnico di radiologia di  cui  al
          comma  1  dell'articolo 58 del decreto del Presidente della
          Repubblica 20 maggio 1987.n.270. l'indennita' mensile lorda
          di l.30.000, corrisposta ai  sensi  della  legge  28  marzo
          1968,n.416,  e'aumentata  a  L.  200.000 a decorrere dal 1›
          gennaio 1988.
            3. Al personale non compreso nel  comma  2  del  presente
          articolo,  che  sia  esposto a rischio in modo discontinuo,
          temporaneo o a rotazione, in quanto adibito  normalmente  o
          prevalentemente  a  funzioni  diverse  da quelle svolte dal
          personale di cui allo stesso comma 2,  e'  corrisposta  una
          indennita'  mensile  lorda  di L. 50.000 a decorrere dal 1›
          gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sara'
          effettuata  secondo  le  modalita'  previste  dal  comma  4
          dell'articolo   58   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
            4. I successivi eventuali adeguamenti dell'indennita'  di
          cui   ai   commi  2  e  3  del  presente  articolo  saranno
          determinati   mediante   contrattazione   collettiva   alla
          scadenza  prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di
          lavoro, con decorrenza dal 1991.
            - L'art. 58 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 recita:
             Art. 58 (Indennita' di rischio da  radiazioni).-  1.  Al
          personale  medico  e  tecnico  di  radiologia sottoposto in
          continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito  ad
          apparecchiature  radiologiche  in maniera permanente, viene
          corrisposta una indennita' di rischio da  radiazione  nella
          misura  unica  mensile  lorda  di  L. 30.000 ai sensi della
          legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive  modificazioni  e
          integrazioni.
            2.  L'indennita'  in parola spetta alla condizione che il
          suddetto personale sia tenuto a prestare la  propria  opera
          in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero
          della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio
          stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia
          possibile   esercitare   l'attivita'  senza  sottoporsi  al
          relativo rischio.
            3.  L'accertamento  delle   condizioni   ambientali   che
          caratterizzano  le  zone controllate deve essere effettuato
          con le modalita'  di  cui  alla  richiamata  circolare  del
          Ministero della sanita'.
            4.  L'accertamento del personale non compreso nel comma 1
          soggetto a rischio radiologico  verra'  effettuato  da  una
          apposita  commissione presieduta dal coordinatore sanitario
          e  composta  dal  responsabile  dell'unita'  operativa   di
          medicina  nucleare  o  radiologica,  da  un  rappresentante
          designato   dalle   organizzazioni   sindacali   firmatarie
          dell'accordo  recepito nel presente decreto e da un esperto
          qualificato nominato dal comitato  di  gestione  od  organo
          corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.
            5.  L'indennita'  di  rischio  da  radiazioni deve essere
          pagata in concomitanza con lo stipendio.
            6.  Tale  indennita'  non  e'  cumulabile  con  l'analoga
          indennita'   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente
          previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro
          cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare.
            - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica  5
          maggio  1975,  n. 146 riguardante Regolamento di attuazione
          dell'art.  4  della  legge  15  novembre   1973,   n.   734
          concernente  la  corresponsione di indennita' di rischio al
          personale civile di ruolo e non  di  ruolo  e  agli  operai
          dello  Stato  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128
          del 16 maggio 1975.
            - Il testo della circolare del Ministro della Sanita' del
          4 agosto 1971, n. 144, recante norme sulla Osservanza degli
          artt. 61  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  13  febbraio  1964,  n.  185  sulla  protezione
          Sanitaria dei lavoratori esposti al  rischio  derivante  da
          radiazioni  ionizzanti  e'  riportata alle note all'art. 58
          del  D.P.R.  20  maggio  1987,  n.  270,   pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  42  alla Gazzetta Ufficiale dell'11
          luglio 1987, n. 160.
            - Il decreto presidenziale del 13 febbraio 1964, n.  185,
          riguardante:  La  sicurezza  degli  impianti  e  protezione
          sanitaria dei  lavoratori  e  della  popolazione  contro  i
          pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego
          pacifico  dell'energia  nucleare  e' pubblicato supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1965 n. 95.
          L'articolo 9, lettera H), cosi recita:
             Art.  9  (Definizioni  di  altri  termini  usati   nella
          presente  legge).-  Per l'applicazione della presente legge
          valgono inoltre le seguenti definizioni:
            a)   Medico   autorizzato:   medico   che   possiede   la
          specializzazione e l'addestramento necessari a garantire la
          sorveglianza medica della protezione dei lavoratori e della
          popolazione.  La  specializzazione e l'autorita' del medico
          autorizzato sono riconosciute dalla competente autorita'.
            b)  Esperto  qualificato:   persona   che   possiede   le
          cognizioni  e  l'addestramento  necessari  per  misurare le
          radiazioni    ionizzanti,    per    assicurare     l'esatto
          funzionamento  dei  dispositivi di protezione e per dare le
          istruzioni  e  prescrizioni  necessarie  a   garantire   la
          sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della
          popolazione. La qualificazione dell'esperto e' riconosciuta
          dalla competente autorita'.
            c)  Sorveglianza  medica  (della  protezione):  l'insieme
          delle visite mediche, delle indagini  specialistiche  e  di
          laboratorio,   dei   provvedimenti   e  delle  disposizioni
          sanitarie  adottate  dal  medico  autorizzato  al  fine  di
          realizzare  la  protezione sanitaria dei lavoratori e della
          popolazione contro le radiazioni ionizzanti, e di garantire
          l'osservanza delle disposizioni della presente legge.
            d) Sorveglianza fisica (della protezione): l'insieme  dei
          dispositivi,  degli esami, delle valutazioni, delle misure,
          delle   istruzioni   e   delle   prescrizioni    effettuate
          dall'esperto   qualificato   al   fine   di  realizzare  la
          protezione sanitaria dei  lavoratori  e  della  popolazione
          contro   le   radiazioni   ionizzanti,   e   di   garantire
          l'osservanza delle disposizioni della presente legge.
            e) Zona controllata: luogo determinato in cui esiste  una
          sorgente  di radiazioni ionizzanti e in cui persone esposte
          per ragioni professionali  possono  ricevere  una  dose  di
          radiazioni  superiore a 1.5 rem per anno. In tale zona sono
          svolte la sorveglianza  fisica  e  la  sorveglianza  medica
          della protezione contro le radiazioni.
            f)  Zona  sorvegliata:  ogni  luogo alla periferia di una
          zona controllata in cui sussiste un pericolo permanente  di
          superamento  della  dose  massima ammissibile per l'insieme
          della  popolazione  e  nel  quale  occorre  esercitare   la
          sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni.
            g) Persone esposte per ragioni professionali: persone che
          in  una  zona controllata effettuano abitualmente un lavoro
          che  le  espone  al  pericolo  derivante  dalle  radiazioni
          ionizzanti.
            h) Gruppi particolari della popolazione:
               gruppo  1)  le  persone  che  per  motivi di lavoro si
          trovano occasionalmente nella zona controllata,ma  che  non
          sono considerate persone esposte per ragioni professionali;
               gruppo   2)   le  persone  che  manipolano  apparecchi
          emittenti  radiazioni  ionizzanti  o  contenenti   sostanze
          radioattive  in quantita' tali che le radiazioni emesse non
          superino la dose massima ammissibile per  questa  categoria
          di persone;
               gruppo 3) le persone che si trovano abitualmente nelle
          vicinanze   della   zona   controllata  e  che  si  trovano
          abitualmente nelle vicinanze della zona controllata  e  che
          per   tale   ragione   possono  ricevere  una  irradiazione
          superiore a quella  fissata  per  la  popolazione  nel  suo
          insieme.
            i)    Esercizio    professionale    specialistico   della
          roentgendiagnostica:       esercizio   qualificato    della
          roentgendiagnostica,    esclusa   l'attivita'   radiologica
          occasionale  di   carattere   complementare   all'esercizio
          clinico.