Art. 54 Indennita' di rischio da radiazioni 1. Le indennita' di rischio da radiazioni sono corrisposte al personale indicato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460. 2. Le indennita' citate spettano alla condizione che il suddetto personale presti la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio. 3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della Sanita'. 4. L'individuazione del personale non compreso nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, e' effettuato dalla commissione gia' prevista dall'articolo 58, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi' modificata: la commissione e' presieduta dal Coordinatore Sanitario e composta dal Responsabile del Servizio radiologico, dal Responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' da un esperto qualificato nominato dal Comitato di gestione od Organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione deve tenere conto dei dipendenti addetti ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non compresi nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, nonche' del personale che presta la propria attivita' nelle sale operatorie. 5. La continuita' o la occasionalita' della esposizione al rischio radiologico e' valutata tenendo conto anche dei seguenti criteri: a) frequenza della presenza in zona controllata e tempo di effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di assorbimento; b) livello del conseguente rischio stabilito dall'esperto qualificato nell'ambito della commissione di cui al comma 4, in relazione alla concreta possibilita' di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizione per la categoria di operatori in esame, compatibilmente con un corretto utilizzo delle apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione. 6. Al personale di cui al comma 4 che, a seguito della nuova verifica effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti esposto al rischio da radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, ai sensi dell'articolo 9, lettera h) gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, e' corrisposta l'indennita' nella misura unica mensile lorda di L. 50.000. 7. L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio. 8. Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare. 9. Al personale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, compete un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.
Note all'art. 54 e 120: - L'art. 1 della legge 27 ottobre 1988 n. 460 recante Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968 n. 416, concernente l'istituzione dell'indennita' di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1988, n. 258 - cosi recita: Art. 1.- 1. I servizi di radiologia mrdica,radioagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire,sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali,la massima protezione e la minima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito. 2.Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987.n.270. l'indennita' mensile lorda di l.30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968,n.416, e'aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988. 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, e' corrisposta una indennita' mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sara' effettuata secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. 4. I successivi eventuali adeguamenti dell'indennita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991. - L'art. 58 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 recita: Art. 58 (Indennita' di rischio da radiazioni).- 1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennita' di rischio da radiazione nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni. 2. L'indennita' in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio. 3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanita'. 4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verra' effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unita' operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. 5. L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio. 6. Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 riguardante Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile di ruolo e non di ruolo e agli operai dello Stato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 16 maggio 1975. - Il testo della circolare del Ministro della Sanita' del 4 agosto 1971, n. 144, recante norme sulla Osservanza degli artt. 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sulla protezione Sanitaria dei lavoratori esposti al rischio derivante da radiazioni ionizzanti e' riportata alle note all'art. 58 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, pubblicato nel supplemento ordinario 42 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160. - Il decreto presidenziale del 13 febbraio 1964, n. 185, riguardante: La sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare e' pubblicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1965 n. 95. L'articolo 9, lettera H), cosi recita: Art. 9 (Definizioni di altri termini usati nella presente legge).- Per l'applicazione della presente legge valgono inoltre le seguenti definizioni: a) Medico autorizzato: medico che possiede la specializzazione e l'addestramento necessari a garantire la sorveglianza medica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La specializzazione e l'autorita' del medico autorizzato sono riconosciute dalla competente autorita'. b) Esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari per misurare le radiazioni ionizzanti, per assicurare l'esatto funzionamento dei dispositivi di protezione e per dare le istruzioni e prescrizioni necessarie a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La qualificazione dell'esperto e' riconosciuta dalla competente autorita'. c) Sorveglianza medica (della protezione): l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti e delle disposizioni sanitarie adottate dal medico autorizzato al fine di realizzare la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro le radiazioni ionizzanti, e di garantire l'osservanza delle disposizioni della presente legge. d) Sorveglianza fisica (della protezione): l'insieme dei dispositivi, degli esami, delle valutazioni, delle misure, delle istruzioni e delle prescrizioni effettuate dall'esperto qualificato al fine di realizzare la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro le radiazioni ionizzanti, e di garantire l'osservanza delle disposizioni della presente legge. e) Zona controllata: luogo determinato in cui esiste una sorgente di radiazioni ionizzanti e in cui persone esposte per ragioni professionali possono ricevere una dose di radiazioni superiore a 1.5 rem per anno. In tale zona sono svolte la sorveglianza fisica e la sorveglianza medica della protezione contro le radiazioni. f) Zona sorvegliata: ogni luogo alla periferia di una zona controllata in cui sussiste un pericolo permanente di superamento della dose massima ammissibile per l'insieme della popolazione e nel quale occorre esercitare la sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni. g) Persone esposte per ragioni professionali: persone che in una zona controllata effettuano abitualmente un lavoro che le espone al pericolo derivante dalle radiazioni ionizzanti. h) Gruppi particolari della popolazione: gruppo 1) le persone che per motivi di lavoro si trovano occasionalmente nella zona controllata,ma che non sono considerate persone esposte per ragioni professionali; gruppo 2) le persone che manipolano apparecchi emittenti radiazioni ionizzanti o contenenti sostanze radioattive in quantita' tali che le radiazioni emesse non superino la dose massima ammissibile per questa categoria di persone; gruppo 3) le persone che si trovano abitualmente nelle vicinanze della zona controllata e che si trovano abitualmente nelle vicinanze della zona controllata e che per tale ragione possono ricevere una irradiazione superiore a quella fissata per la popolazione nel suo insieme. i) Esercizio professionale specialistico della roentgendiagnostica: esercizio qualificato della roentgendiagnostica, esclusa l'attivita' radiologica occasionale di carattere complementare all'esercizio clinico.