Art. 54.
                                (Burro)
  1.  L'articolo  3  della  legge  23  dicembre  1956,  n.  1526,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 3. -  1.  Il  burro  destinato  al  consumo  diretto  o  alle
industrie  alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto
di materia grassa non inferiore all'80 per cento.
  2. E' consentita la produzione  e  la  commercializzazione  con  la
denominazione "burro leggero a ridotto tenore di grasso" del prodotto
ottenuto  dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte
di vacca, nonche' dalla miscela dei due prodotti indicati, avente  un
contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento, la
cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.
  3.  E'  consentita  la  produzione  e la commercializzazione con la
denominazione "burro leggero a basso tenore di grasso"  del  prodotto
ottenuto  dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte
di vacca, nonche' dalla miscela dei due prodotti indicati, avente  un
contenuto di materia grassa compreso tra il 39 ed il 41 per cento, la
cui percentuale deve risultare indicata in etichetta".
 
          Nota all'art. 54:
            -  La  legge    23  dicembre  1956,  n.  1526,  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15  del  17  gennaio
          1957. L'art. 3 recita:
            "Art.  3.  - Il burro destinato al consumo diretto o alle
          industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere  un
          contenuto  in  peso  di materia grassa non inferiore all'82
          per cento".