Art. 54. Sanzioni 1. Chi omette le annotazioni, prescritte dall'articolo 47, nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi imponibili e' punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse calcolata secondo le disposizioni del presente decreto. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare una imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza. Le stesse pene pecuniarie si applicano per le omissioni o inesatte annotazioni nel registro di cui all'articolo 47, comma 3. 2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, l'operazione e' stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro. 3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 1, o per la presentazione di essa con l'indicazione dell'ammontare delle operazioni dell'imposta in misura inferiore, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta. 4. Per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta risultante dalla dichiarazione di cui al comma 3 si applica la soprattassa pari alla meta' della somma non versata o versata in meno. 5. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni. 6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 3, si applica la sanzione di cui all'articolo 47, comma primo, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a). 7. Per l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, o per la presentazione con dati incompleti o inesatti si applicano le sanzioni previste nell'articolo 6, comma 4, del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (b). 8. Le sanzioni stabilite nell'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (c), si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono. 9. Le pene pecuniarie previste all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (b), non si applicano per gli errori formali commessi fino al 30 giugno 1993 e per gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti entro (( la stessa data, purche' regolarizzati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) Non si fa luogo alla restituzione di importi gia' pagati. 9-bis. (( Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 )) (b) , e' sostituito dal seguente: " 4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza di dati di interesse fiscale degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45,terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (a) ; per l'omissione o la inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991 (d) , si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (e) . Ai fini dell'accertamento delle suddette violazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni (a); si applicano altresi', anche agli uffici doganali, le disposizioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni" (a). _________________ (a) Per il testo degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972 si veda la nota (q) all'art. 36. Si riporta il testo vigente degli articoli 45, 47, 51, 52 e 63 del medesimo decreto: "Art. 45 (Violazione degli obblighi relativi alla contabilita' e alla compilazione degli elenchi). - Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque lo sottrae all'ispezione o alla verifica, e' punito con la pena pecuniaria da lire quattrocentomila a duemilioni, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta l'esistenza. Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto e' punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria di lire quattrocentomila a diecimilioni: la pena non puo' essere inferiore a due milioni per il registro di cui al quarto comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformita' alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarita' dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza. Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell'art. 29, si applica la pena pecuniaria da lire duemilioni a ventimilioni. La stessa sanzione si applica per l'omessa allegazione degli elenchi o per l'omessa produzione dei supporti, di cui all'ultimo comma dell'art. 29. Le sanzioni possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione". "Art. 47 (Altre violazioni). - Sono punite con la pena pecuniaria da lire trecentomila a unmilioneduecentomila: 1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n. 3) dell'art. 51 e la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere; 2) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 51 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei poteri indicati nell'art. 51; 3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non contemplata espressamente". "Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacita' operativa degli uffici stessi. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52; 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art. 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52; 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, atti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori; 4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, ance in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse; 5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmete o per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e all'individuazione del soggetto tenuta a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commmesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1968, n. 141; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali; 7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' - con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n.7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni". "Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di procedura penale. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie. I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso e non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto hanno facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e, presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e non trsmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza dei dati e notizie, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del DP.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni". "Art. 63 (Collaborazione della guardia di finanza). - La guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli artt. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento". (b) Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 16/1993, come modificato dal presente articolo, si veda la nota (b) all'art. 50. (c) Il testo dell'art. 4, comma 1, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 182, recante: "Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria", e' il seguente; "Art. 4. - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi: a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati; b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi; c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualita' di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono; d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono; e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi; f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero, spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti metariali". (d) Il testo degli articoli 21 e 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati, membri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 4 del 16 gennaio 1992, e' il seguente: "Art. 21. - Nel supporto dell'informazione statistica da trasmettere ai servizi competenti: - fatto salvo l'articolo 34, le merci sono designate in modo tale da potere essere classificate facilmente e con precisione nella suddivisione piu' dettagliata alla quale appartengono nella vigente versione della nomenclatura combinata; - deve anche essere menzionato per ogni tipo di merce il numero di codice ad otto cifre corrispondente a tale suddivisione della nomenclatura combinata". "Art. 23. - 1. Per ogni tipo di merce, nel supporto dell'informazione statistica da trasmettere ai servizi compententi devono essere menzionati i dati seguenti: a) nello Stato membro d'arrivo, lo Stato membro di provenienza delle merci, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1; b) nello Stato membro di spedizione, lo Stato membro di destinazione delle merci, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2; c) la quantita' delle merci, in massa netta e in unita' supplementari; d) il valore delle merci; e) la natura della transazione; f) le condizioni di consegna; g) la presunta forma di trasporto. 2. Gli Stati membri non possono richiedere che, nel supporto dell'informazione statistica, siano indicati dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, fatta eccezione per i dati seguenti: a) nello Stato membro d'arrivo, il paese d'origine; tuttavia, questo dato puo' essere richiesto solo nei limiti del diritto comunitario; b) nello Stato membro di spedizione, la regione d'origine; nello Stato membro d'arrivo, la regione di destinazione; c) nello Stato membro di spedizione, il porto e l'aeroporto di carico; nello Stato membro d'arrivo, il porto o l'aeroporto di scarico; d) nello Stato membro di spedizione e nello Stato membro di arrivo il porto o l'aeroporto presunto di trasbordo situtato in un altro Stato membro sempreche' in qust'ultimo sia elaborata una statistica del transito; e) se del caso, il regime statistico. 3. Qualora non vi provveda gia' il presente regolamento, la definizione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 e le modalita' in base alle quali essi vengono indicati nel supporto dell'informazione statistica sono stabilite dalla Commissione, ai sensi dell'art. 30". (e) Il testo dell'art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", e' il seguente: "Art. 11 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite: a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche; b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e societa'. 2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione. 3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data comunicazione all'ISTAT".