(Convenzione - art. 54)
    


               Articolo 54
1.      Ogni  Stato potra', al momento in cui firmera' la presente
Convenzione,  o  depositera'  il  suo  strumento  di  ratifica  o  di
adesione,  dichiarare  che  non  si considera legato dall'articolo 52
della precedente Convenzione. Le altre Parti contraenti  non  saranno
legate  dall'articolo  52  nei confronti di una qualsiasi delle Parti
contraenti che avra' fatto tale dichiarazione.
2.   Al momento in cui depositera' il suo strumento di ratifica  o
di  adesione,  ogni  Stato  puo'  dichiarare, con notifica diretta al
Segretario generale, che assimilera' i ciclomotori  ai  motocicli  ai
fini dell'applicazione della presente Convenzione (articolo 1, n).
In  ogni  momento, ogni Stato potra' successivamente, con notifica
diretta al Segretario generale, ritirare la sua dichiarazione.
3.     Le dichiarazioni  previste  al  paragrafo  2  del  presente
articolo  avranno  effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario
generale  ne  avra'  ricevuto  notifica,  o  alla  data  in  cui   la
Convenzione  entrera' in vigore per lo Stato che fa la dichiarazione,
se tale data e' posteriore alla precedente.
4.   Ogni modifica di un segno distintivo  precedentemente  scelto
notificata  conformemente  al  paragrafo  4  dell'articolo  45  o del
paragrafo  3  dell'articolo  46  della  presente  Convenzione,  avra'
effetto  tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avra'
ricevuto notifica.
5.   Le riserve alla presente Convenzione ed ai suoi allegati  di-
verse  dalla  riserva  previste al paragrafo 1 del presente articolo,
sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto  e  se
sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o
di  adesione,  che  siano confermate in tale strumento. Il segretario
generale comunichera' le suddette riserve a tutti gli Stati  previsti
al paragrafo 1 dell'articolo 45 della presente Convenzione.
6.   Ogni Parte contraente che avra' formulato una riserva o fatto
una  dichiarazione  in  virtu'  dei  paragrafi  1  o  4  del presente
articolo, potra' in ogni momento, ritirarla con notifica  diretta  al
Segretario generale.
7.    Ogni riserva fatta conformemente al paragrafo 5 del presente
articolo:
a)    modifica, per la Parte contraente  che  ha  formulato  detta
riserva  le  disposizioni  della Convenzione alle quali la riserva si
riferisce nei limiti di quest'ultima;
b)   modifica tali disposizioni negli stessi limiti per  le  altre
Parti  contraenti  per  quanto  concerne i loro rapporti con la Parte
contraente che ha notificato la riserva.