Art. 54. Aspettative e permessi sindacali 1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, (( tra l'A.R.A.N. e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis (a). )) 2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, e' demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (b), e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terra' conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 (c). 3. Comma abrogato. 4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali. 5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 (d), restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 2 e sono a tal fine aumentati di una unita', fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti. 6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (e). (a) Comma cosi' modificato dall'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo del comma 1 prima della modifica: "1. Al fine del contenimento della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio del Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale". (b) La legge 20 maggio 1970, n. 300, contiene: "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". (c) Il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza ed assicurazioni sociali". Per il testo del relativo art. 9, si veda la nota (f) all'art. 47. (d) Il riferimento deve intendersi compiuto al testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. (e) La legge 29 marzo 1983, n. 93, e' la: "Legge quadro sul pubblico impiego". Si trascrive il testo del relativo art. 16: "Art. 16. Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione. La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione".