Art. 54 
          Sospensione dell'offerta di quote di OICR esteri 
 
  1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da
parte degli OICR esteri delle disposizioni loro applicabili ai  sensi
del presente decreto, la Banca  d'Italia  o  la  CONSOB,  nell'ambito
delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per
un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle  relative
quote o azioni. In caso di  accertata  violazione,  le  autorita'  di
vigilanza,   nell'ambito   delle   rispettive   competenze,   possono
sospendere temporaneamente ovvero vietare  l'offerta  delle  quote  o
delle azioni degli OICR.