Art. 54
              Equipaggio e personale tecnico imbarcato
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, del decreto del
presidente  della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 per l'esecuzione
di prove di navigazione di nuove costruzioni o di  navi  che  abbiano
subito  lavori  di  trasformazione o riparazione, il datore di lavoro
provvede affinche':
a) sia assegnato  un  equipaggio,  in  conformita'  alla  tabella  di
armamento determinata dall'Autorita' marittima, addestrato secondo la
tipologia e le caratteristiche della costruzione o nave oggetto delle
prove;
b)   l'equipaggio   riceva  adeguata  formazione  relativamente  alle
caratteristiche degli impianti di bordo e della  loro  utilizzazione,
con chiamata a bordo in congruo anticipo, in modo da garantire che lo
stesso  sia  in  grado  di  fronteggiare situazioni di emergenza come
l'abbandono della nave, l'incendio grave, la collisione,  l'incaglio,
la falla, il pronto intervento, l'uomo a mare, il pronto soccorso;
c)  nel  corso  delle  ore  notturne il personale che rimane a bordo,
abbia adeguata sistemazione logistica;
d) sia garantita la presenza a bordo di un medico e di un infermiere,
di dotazioni mediche, medicinali ed attrezzature  sanitarie  adeguate
in  relazione  alla  tipologia ed alla durata delle prove, nonche' al
numero del personale imbarcato, secondo la vigente normativa;
e) prima dell'imbarco la verifica dell'integrita'  e  dell'efficienza
degli  impianti  e  dei  mezzi  di  sicurezza  di  bordo  e di quelli
imbarcati per lo svolgimento delle prove e l'applicazione di tutte le
norme previste dal documento di sicurezza di cui all'articolo  53  ed
un controllo accurato dei mezzi di salvataggio;
f)  a  tutto  il  personale  imbarcato  sia  consegnato  un vademecum
contenente le informazioni di sicurezza e le norme di comportamento a
bordo, e che tale  personale,  prima  dell'inizio  delle  prove,  sia
formato sulle materie contenute nel vademecum.
 
          Nota l'art. 54:
          -  Il  testo  dell'art. 16 del decreto del Presidente della
          Repubblica  8  novembre  1991,  n.  435  (Approvazione  del
          regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita
          umana  in  mare)  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992, il seguente:
          "Art. 16 (Prove di navigazione). - Il capo del  circondario
          marittimo,   sentito   l'ente   tecnico,  puo'  autorizzare
          l'imbarco del  personale  necessario  per  l'esecuzione  di
          prove  di  navigazione  di  nuove costruzioni o di navi che
          abbiano subito lavori di trasformazione o riparazione".