Art. 54 
 
Fabbisogni  standard:   disponibilita'   dei   questionari   di   cui
  all'articolo 5, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  26
  novembre 2010, n. 216 
 
  1. I questionari di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  c),  del
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono  resi  disponibili
sul sito internet della Soluzioni per il  Sistema  Economico  -  SOSE
S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e'
data notizia della data in cui i questionari sono disponibili.  Dalla
data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre  il  termine
di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c). 
  ((1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del
servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere,
senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a)  ,  ))((  b)e
))(( c) del comma  1  del  predetto  articolo  208,  che  rivesta  la
qualifica di societa' per azioni, puo' delegare, anche per i  servizi
di tesoreria gia' affidati, la gestione di singole  fasi  o  processi
del servizio ad una societa'  per  azioni  che  sia  controllata  dal
tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1)  e  2),
del codice civile. Il tesoriere che deleghi la  gestione  di  singole
fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il  servizio
sia in ogni caso erogato all'ente  locale  nelle  modalita'  previste
dalla convenzione, e mantiene la responsabilita' per gli  atti  posti
in essere dalla societa' delegata. In nessun  caso  la  delega  della
gestione di singole fasi o processi del servizio puo' generare  alcun
aggravio di costi per l'ente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              --Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo  26  novembre  2010,  n.  216,  recante
          "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e  dei
          fabbisogni  standard  di  Comuni,  Citta'  metropolitane  e
          Province": 
              "Art.  5  -   (Procedimento   di   determinazione   dei
          fabbisogni standard) - 1. Il procedimento di determinazione
          del fabbisogno standard si articola nel seguente modo: 
              a) la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a., la
          cui attivita', ai fini del presente decreto,  ha  carattere
          esclusivamente   tecnico,   predispone    le    metodologie
          occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne
          determina i  valori  con  tecniche  statistiche  che  danno
          rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni
          e Province, conformemente a quanto  previsto  dall'articolo
          13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n.  42,
          utilizzando i dati  di  spesa  storica  tenendo  conto  dei
          gruppi  omogenei  e  tenendo  altresi'  conto  della  spesa
          relativa  a  servizi  esternalizzati  o  svolti  in   forma
          associata, considerando una quota di spesa per  abitante  e
          tenendo conto della produttivita' e della diversita'  della
          spesa   in   relazione   all'ampiezza   demografica,   alle
          caratteristiche territoriali, con  particolare  riferimento
          al livello di infrastrutturazione del territorio, ai  sensi
          di quanto previsto dagli articoli 21 e  22  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, alla presenza  di  zone  montane,  alle
          caratteristiche  demografiche,  sociali  e  produttive  dei
          predetti  diversi  enti,  al  personale   impiegato,   alla
          efficienza,  all'efficacia  e  alla  qualita'  dei  servizi
          erogati nonche' al grado di soddisfazione degli utenti; 
              b) la Societa' per gli  studi  di  settore-Sose  s.p.a.
          provvede  al  monitoraggio   della   fase   applicativa   e
          all'aggiornamento   delle   elaborazioni   relative    alla
          determinazione dei fabbisogni standard; 
              c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa' per
          gli studi di settore-Sose s.p.a. puo' predisporre  appositi
          questionari funzionali a raccogliere  i  dati  contabili  e
          strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti  e
          somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via
          telematica, entro sessanta giorni dal loro  ricevimento,  i
          questionari compilati con i  dati  richiesti,  sottoscritti
          dal legale  rappresentante  e  dal  responsabile  economico
          finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto,
          del questionario interamente compilato e' sanzionato con il
          blocco, sino  all'adempimento  dell'obbligo  di  invio  dei
          questionari, dei trasferimenti a qualunque  titolo  erogati
          al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito  del
          Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli  stessi
          fini di cui alle lettere a) e b), anche il  certificato  di
          conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          successive modificazioni, contiene i dati necessari per  il
          calcolo del fabbisogno standard; 
              d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010,
          in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, tra
          l'Associazione  nazionale  dei   Comuni   Italiani-ANCI   e
          l'Unione  delle  Province  d'Italia-UPI  ed  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, per i compiti  di  cui  alle
          lettere a), b) e c) del presente articolo, la Societa'  per
          gli  studi  di  settore-Sose   s.p.a.   si   avvale   della
          collaborazione scientifica dell'Istituto per la  finanza  e
          per  l'economia  locale-IFEL,  in   qualita'   di   partner
          scientifico,  che  supporta  la  predetta  societa'   nella
          realizzazione di tutte le attivita' previste  dal  presente
          decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e  studi  in
          materia di contabilita' e finanza locale e  partecipa  alla
          fase  di  predisposizione  dei  questionari  e  della  loro
          somministrazione agli enti locali; concorre  allo  sviluppo
          della  metodologia  di  calcolo  dei  fabbisogni  standard,
          nonche'  alla  valutazione  dell'adeguatezza  delle   stime
          prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre  al
          monitoraggio del  processo  di  attuazione  dei  fabbisogni
          standard; propone correzioni e modifiche alla procedura  di
          attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori
          di fabbisogni fissati per i singoli  enti.  IFEL,  inoltre,
          fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni  e  alle
          Province; la Societa' per gli studi di  settore-Sose  s.p.a
          puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per
          i compiti di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del  presente
          articolo; 
              e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a)
          sono sottoposte, per l'approvazione, ai fini dell'ulteriore
          corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica
          per l'attuazione del federalismo fiscale  ovvero,  dopo  la
          sua  istituzione,  alla  Conferenza   permanente   per   il
          coordinamento  della  finanza  pubblica;  in   assenza   di
          osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi
          quindici  giorni  dal  loro  ricevimento.  La   Commissione
          tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
          ovvero, dopo la sua istituzione, la  Conferenza  permanente
          per il coordinamento della finanza pubblica segue  altresi'
          il monitoraggio della fase  applicativa  e  l'aggiornamento
          delle elaborazioni di cui  alla  lettera  b).  I  risultati
          predisposti con le metodologie di elaborazione di cui  alle
          lettere precedenti sono trasmessi dalla  Societa'  per  gli
          studi di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle  finanze
          e, successivamente, della Ragioneria generale  dello  Stato
          del Ministero dell'economia e delle finanze,  nonche'  alla
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale ovvero, dopo la sua  istituzione,  alla
          Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza
          pubblica; 
              f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di cui
          al presente articolo confluiscono nella  banca  dati  delle
          amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  13  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in  quella  di  cui
          all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.". 
              --Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  208  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  recante  "Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" : 
              "Articolo 208  -  (Soggetti  abilitati  a  svolgere  il
          servizio di tesoreria)  -  1.  Gli  enti  locali  hanno  un
          servizio di tesoreria che puo' essere affidato: 
              a) per i comuni capoluoghi di provincia,  le  province,
          le  citta'  metropolitane,  ad  una  banca  autorizzata   a
          svolgere l'attivita' di cui  all'articolo  10  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              b)  per  i  comuni  non  capoluoghi  di  provincia,  le
          comunita' montane e le unioni di comuni, anche  a  societa'
          per azioni regolarmente  costituite  con  capitale  sociale
          interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi
          per oggetto la gestione del  servizio  di  tesoreria  e  la
          riscossione dei tributi degli enti locali e che  alla  data
          del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del
          medesimo servizio a  condizione  che  il  capitale  sociale
          risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla  normativa
          vigente per le banche di credito cooperativo; 
              c) altri soggetti abilitati per legge.". 
              --Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2359  del
          codice civile: 
              "  Art.  2359  -  Societa'   controllate   e   societa'
          collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati."