Art. 54 
 
 
       Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea 
 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
per le politiche europee opera il Comitato previsto  dall'articolo  3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  14
maggio 2007, n. 91, che e' ridenominato «Comitato per la lotta contro
le  frodi  nei  confronti  dell'Unione  europea».  Non   si   applica
l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248. Il  Comitato  presenta  annualmente  una  relazione  al
Parlamento. 
  2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
per le politiche europee opera altresi' il Nucleo  della  Guardia  di
finanza  previsto  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 11 gennaio 1995, che e' ridenominato «Nucleo  della  Guardia
di finanza per la repressione delle frodi nei  confronti  dell'Unione
europea»  e  che  dipende  funzionalmente  dal  Capo   del   medesimo
Dipartimento. 
 
          Note all'art. 54: 
              - Il testo dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91 (Regolamento per  il
          riordino degli organismi operanti nel Dipartimento  per  il
          coordinamento  delle   politiche   comunitarie,   a   norma
          dell'articolo  29  del  D.L.  4  luglio   2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto  2006,  n.
          248), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  luglio  2007,
          n. 159, cosi' recita: 
              «Art.  3  (Comitato  per  la  lotta  contro  le   frodi
          comunitarie). - 1. Il Comitato per la lotta contro le frodi
          comunitarie ha funzioni consultive e di  indirizzo  per  il
          coordinamento delle attivita' di contrasto  delle  frodi  e
          delle irregolarita' attinenti  in  particolare  al  settore
          fiscale e a quello della politica  agricola  comune  e  dei
          fondi strutturali; tratta altresi' le questioni connesse al
          flusso  delle  comunicazioni   in   materia   di   indebite
          percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli
          importi indebitamente pagati, di cui  al  regolamento  (CE)
          1828/06 della  Commissione,  dell'8  dicembre  2006,  e  al
          regolamento (CE) 1848/06 della Commissione, del 14 dicembre
          2006, e successive modificazioni, nonche'  quelle  relative
          all'elaborazione dei questionari  inerenti  alle  relazioni
          annuali, da trasmettere alla Commissione  europea  in  base
          all'articolo 280 del Trattato che istituisce  la  Comunita'
          europea. 
              2.  Il  Comitato,  presieduto  dal  Ministro   per   le
          politiche europee o da un suo delegato, e' composto: 
                a) dal Capo del  Dipartimento  per  il  coordinamento
          delle politiche comunitarie; 
                b) dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza
          per la repressione delle frodi  comunitarie  istituito  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data
          11 gennaio 1995; 
                c)  dai   dirigenti   generali   degli   uffici   del
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie; 
                d)   dai   dirigenti   generali    designati    dalle
          amministrazioni  interessate  al  contrasto   delle   frodi
          fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei  fondi
          comunitari, che sono nominati dal Ministro per le politiche
          europee; 
                e)  dai   componenti   designati   dalla   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. 
              3. Alle riunioni del Comitato sara' di volta  in  volta
          richiesta, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno,
          la    partecipazione    dei    membri    designati    dalle
          amministrazioni interessate e dalla Conferenza unificata. 
              4. Il Comitato si  avvale  di  una  segreteria  tecnica
          composta da personale del Dipartimento e del citato  Nucleo
          della Guardia di finanza. 
              5. La partecipazione al  Comitato  non  comporta  alcun
          onere  economico  a  carico  dell'amministrazione,  neanche
          derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.». 
              - Il testo dell'articolo 29 del decreto-legge 4  luglio
          2006,  n.  223  (Disposizioni  urgenti  per   il   rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n.  153,
          convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
          agosto 2006, n. 186, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 29 (Contenimento spesa per  commissioni  comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre
          2001,  n.  448,  la  spesa  complessiva   sostenuta   dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, per organi  collegiali  e  altri  organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette amministrazioni, e' ridotta del trenta  per  cento
          rispetto a quella sostenuta  nell'anno  2005.  Ai  suddetti
          fini  le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,   e
          comunque entro 30 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, le necessarie misure  di  adeguamento
          ai nuovi limiti di spesa.  Tale  riduzione  si  aggiunge  a
          quella prevista dall' articolo 1, comma 58, della legge  23
          dicembre 2005, n. 266. 
              2. Per realizzare le finalita'  di  contenimento  delle
          spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali  si
          procede, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, al riordino  degli  organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  per  gli  organismi
          previsti dalla legge o da regolamento e,  per  i  restanti,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del Ministro competente. I  provvedimenti  tengono
          conto dei seguenti criteri: 
                a) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali; 
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee; 
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi; 
                d)  diminuzione  del  numero  dei  componenti   degli
          organismi; 
                e) riduzione dei  compensi  spettanti  ai  componenti
          degli organismi; 
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore a tre anni, con la previsione che  alla  scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; 
                e-ter) previsione di una relazione  di  fine  mandato
          sugli obiettivi realizzati dagli organismi,  da  presentare
          all'amministrazione  competente  e  alla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri; 
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima della scadenza del termine di durata degli  organismi
          individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3,  di
          concerto con l'amministrazione di  settore  competente,  la
          perdurante   utilita'    dell'organismo    proponendo    le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso. 
              3.  Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute   a
          provvedere, entro lo stesso  termine  e  sulla  base  degli
          stessi criteri di cui  al  comma  2,  con  atti  di  natura
          regolamentare  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,   da
          sottoporre alla verifica degli organi interni di  controllo
          e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,   ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 
              4. Ferma restando la realizzazione degli  obiettivi  di
          risparmio di spesa di cui al comma  1,  gli  organismi  non
          individuati dai provvedimenti previsti  dai  commi  2  e  3
          entro il 15 maggio 2007 sono  soppressi.  A  tale  fine,  i
          regolamenti ed i decreti di cui al  comma  2,  nonche'  gli
          atti di natura regolamentare di  cui  al  comma  3,  devono
          essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti  pareri,
          ovvero per la verifica da parte  degli  organi  interni  di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro  il  28
          febbraio 2007. 
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si sia provveduto agli adempimenti ivi  previsti  e'  fatto
          divieto alle amministrazioni di corrispondere  compensi  ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1. 
              6. Le disposizioni del presente  articolo  non  trovano
          diretta applicazione alle regioni, alle province  autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni   di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 
              7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano ai commissari straordinari  del  Governo  di  cui
          all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.».