Art. 54 
 
 
                              Derivati 
 
  1. Il bail-in di  una  passivita'  risultante  da  un  derivato  e'
disposto solo al momento del close-out del derivato o successivamente
ad esso. A tal fine, salva l'applicazione dell'articolo 49, comma  2,
la Banca d'Italia dispone che qualsiasi  contratto  derivato  da  cui
risulti una passivita' oggetto di bail-in sia sciolto e liquidato per
close-out ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera l). 
  2. Se le operazioni su derivati  sono  soggette  a  un  accordo  di
netting, la Banca  d'Italia  o  un  esperto  indipendente  da  questa
nominato determinano, nell'ambito della valutazione di cui al Capo I,
Sezione II, la passivita' risultante da tali operazioni su base netta
conformemente ai termini dell'accordo. 
  3.  La  Banca  d'Italia  determina  il  valore   delle   passivita'
risultanti da derivati secondo: 
  a) metodologie appropriate per determinare il valore  delle  classi
di derivati, comprese le transazioni soggette ad accordi di netting; 
  b) principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare
il valore di una posizione su derivati; e 
  c) metodologie adeguate per confrontare la complessiva  distruzione
di valore che deriverebbe dal close-out  di  derivati  con  l'importo
delle perdite  che  sarebbero  sostenute  dai  loro  titolari  in  un
bail-in.