Art. 54 
 
Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi  anche  a
            progetto e di persone titolari di partita IVA 
 
  1.  Al  fine  di  promuovere  la  stabilizzazione  dell'occupazione
mediante il  ricorso  a  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei contratti
di lavoro autonomo, a decorrere dal 1°  gennaio  2016,  i  datori  di
lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato di soggetti gia' parti di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa anche  a  progetto  e  di
soggetti  titolari  di  partita  IVA  con  cui  abbiano  intrattenuto
rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a
condizione che: 
    a) i lavoratori interessati alle  assunzioni  sottoscrivano,  con
riferimento   a   tutte   le   possibili   pretese   riguardanti   la
qualificazione  del   pregresso   rapporto   di   lavoro,   atti   di
conciliazione in una delle sedi  di  cui  all'articolo  2113,  quarto
comma,  del   codice   civile,   o   avanti   alle   commissioni   di
certificazione; 
    b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma  2,
i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per
giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 
  2. L'assunzione a tempo indeterminato alle  condizioni  di  cui  al
comma 1, lettere  a)  e  b),  comporta  l'estinzione  degli  illeciti
amministrativi,   contributivi   e   fiscali   connessi   all'erronea
qualificazione del rapporto  di  lavoro,  fatti  salvi  gli  illeciti
accertati  a  seguito  di  accessi  ispettivi  effettuati   in   data
antecedente alla assunzione. 
 
          Note all'art. 54: 
              - Si riporta l'articolo 2113 del codice civile: 
              «Art. 2113. (Rinunzie e transazioni) - Le rinunzie e le
          transazioni, che hanno per oggetto diritti  del  prestatore
          di lavoro  derivanti  da  disposizioni  inderogabili  della
          legge e dei contratti o accordi  collettivi  concernenti  i
          rapporti di cui all'articolo 409 del  codice  di  procedura
          civile, non sono valide. 
              L'impugnazione  deve  essere  proposta,   a   pena   di
          decadenza , entro sei mesi dalla  data  di  cessazione  del
          rapporto o dalla data della rinunzia o  della  transazione,
          se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.. 
              Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti
          possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto,  anche
          stragiudiziale, del lavoratore idoneo a  renderne  nota  la
          volonta'. 
              Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
          alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185,
          410, 411, 412-ter e  412-quater  del  codice  di  procedura
          civile.».