Art. 54 
 
 
                              Registro 
 
  1. Negli stabilimenti di produzione e in quelli di imbottigliamento
dell'aceto deve essere tenuto un registro di  carico  e  scarico  con
fogli   progressivamente   numerati   e   preventivamente    vidimato
dall'ufficio territoriale. Nel registro devono essere annotati: 
    a) la data dell'operazione; 
    b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime,  con  la
specificazione  della  singola  natura   delle   materie   prime   e,
relativamente ai liquidi zuccherini e alcolici, il grado zuccherino e
il titolo alcolometrico volumico degli stessi; 
    c)  il  prodotto  ottenuto   adottando   l'esatta   denominazione
rispettivamente prevista dagli articoli 49 e 53; 
    d)  il  riferimento  al  documento  che  giustifica  l'entrata  o
l'uscita; 
    e) la trasformazione e lo scarico del prodotto. 
  2. Le iscrizioni nel registro sono effettuate entro il primo giorno
lavorativo per le entrate e per le  lavorazioni  ed  entro  il  terzo
giorno lavorativo per le uscite. Negli  stabilimenti  con  produzione
inferiore a 20 ettolitri la registrazione  e'  prevista  con  cadenze
temporali e modalita' semplificate. 
  3. Nel registro sono tenuti conti  distinti  per  ciascuna  materia
prima introdotta e  per  ciascun  aceto  prodotto.  Le  registrazioni
devono altresi' assicurare la tracciabilita' dei prodotti ai fini del
corretto  inserimento  nell'etichetta  delle   indicazioni   di   cui
all'articolo 55, comma 3. 
  4. Il registro di cui al comma 1 e' dematerializzato ed  e'  tenuto
nell'ambito del SIAN secondo le prescrizioni e le modalita' stabilite
con decreto del Ministro. 
  5. Non sono obbligati alla tenuta del registro di cui  al  presente
articolo gli imprenditori  agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del
codice civile con una produzione annua  complessiva  inferiore  a  10
ettolitri di aceto. 
 
          Note all'art. 54: 
              - Per l'art. 2135 del codice civile si veda nelle  note
          all'art. 15.